È capitato a molti: un familiare viene a mancare e la banca blocca immediatamente i soldi conto. Un passaggio delicato, perché sul conto possono esserci somme necessarie per sostenere le prime spese, pagare il funerale, saldare le utenze o affrontare gli adempimenti della successione. Ma è giusto così: non appena viene informata del decesso, la banca blocca l’operatività, poiché è suo dovere verificare chi ha diritto a ricevere il denaro e impedire che qualcuno continui a utilizzare il conto senza averne titolo. Una trafila scomoda, certo, ma anche indispensabile per tutelare i diritti dei legittimi eredi.
Nel migliore dei casi, la banca effettua le verifiche del caso e libera il conto, consentendo il passaggio del denaro agli eredi.
Nel migliore dei casi.
E nel peggiore?
Nel peggiore, gli eredi consegnano i documenti, compilano i moduli, presentano la dichiarazione di successione e attendono. La pratica, però, sembra non arrivare mai alla scrivania giusta. Il referente non risponde, manca sempre una nuova dichiarazione, nessuno indica una data e le somme restano ferme. Per mesi. Talvolta, per anni.
Vediamo allora come dovrebbe funzionare davvero una successione bancaria e che cosa possono fare gli eredi quando la banca trasforma un controllo legittimo in un’attesa senza fine.
Prima parte: come dovrebbe funzionare la successione bancaria
1. Perché la banca blocca il conto del defunto: cosa dice la legge
Quando la banca viene a conoscenza della morte del correntista, deve evitare che il denaro venga consegnato a soggetti non legittimati.
Il conto, infatti, entra nel patrimonio ereditario. Prima di consentire prelievi o trasferimenti, l’istituto deve individuare gli eredi, verificare l’eventuale presenza di un testamento e controllare che siano stati rispettati gli obblighi fiscali previsti in materia di successione.
Il blocco iniziale, quindi, non costituisce di per sé un abuso. È una misura di prudenza che tutela sia gli eredi sia la stessa banca.
In particolare, l’articolo 48 del Testo unico sull’imposta di successione impedisce normalmente agli intermediari di pagare agli eredi le somme appartenenti al defunto prima che sia stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione, quando questa è obbligatoria.
Importante: con il decesso cessano anche le deleghe a operare sul conto.
Questo significa che chi aveva la firma, una carta di pagamento o le credenziali di accesso non può continuare a utilizzare il denaro come faceva quando il titolare era in vita. La delega consente di agire per conto del correntista, ma non attribuisce la proprietà delle somme e non sopravvive alla sua morte.
Continuare a prelevare può esporre a contestazioni da parte degli altri eredi e, in determinate circostanze, può assumere rilievo anche ai fini dell’accettazione tacita dell’eredità.
Il conto viene dunque congelato per il tempo necessario a capire chi abbia diritto a che cosa. “Per il tempo necessario”, però, non può e non deve significare per un tempo indefinito.
2. Cosa serve per sbloccare il conto corrente
Il primo passaggio consiste nel comunicare formalmente il decesso alla banca.
È preferibile farlo con un mezzo che permetta di dimostrare sia il contenuto sia la data della comunicazione, come una PEC, una raccomandata con ricevuta di ritorno oppure una consegna allo sportello accompagnata da una ricevuta.
La banca apre quindi una pratica successoria e indica i documenti necessari. Le richieste possono variare in base alla composizione dell’eredità, alla presenza di un testamento, al numero degli eredi e al tipo di rapporti bancari esistenti.
Di regola vengono richiesti:
- il certificato di morte;
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o l’atto notorio che individua gli eredi;
- la copia della dichiarazione di successione e la ricevuta della sua presentazione;
- i documenti di identità e i codici fiscali degli eredi;
- la copia del testamento pubblicato, se presente;
- gli eventuali atti di rinuncia all’eredità;
- le coordinate bancarie sulle quali trasferire le somme;
- i moduli predisposti dall’istituto.
Come ottenere il certificato di morte
Il certificato di morte viene rilasciato dall’ufficio di stato civile o dall’anagrafe del Comune nel quale è avvenuto il decesso o nel quale il decesso è stato registrato.
In molti Comuni può essere richiesto anche online, tramite i servizi anagrafici digitali, oppure tramite una persona delegata.
I tempi dipendono dall’organizzazione dell’ufficio, ma normalmente si tratta di un documento ottenibile in tempi brevi. In alternativa, nei casi consentiti dalla legge, l’interessato può presentare un’autocertificazione.
Come dimostrare chi sono gli eredi
La qualità di erede viene normalmente documentata attraverso una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
La dichiarazione indica i dati del defunto, l’eventuale esistenza di un testamento e i nomi delle persone chiamate all’eredità. Può essere sottoscritta secondo le modalità previste per le dichiarazioni sostitutive e presentata alla banca con una copia del documento di identità.
Alcuni istituti, soprattutto nelle successioni più complesse, possono chiedere un atto notorio ricevuto da un notaio o formato davanti a un pubblico ufficiale.
La richiesta deve però essere proporzionata alla situazione concreta. La banca non dovrebbe pretendere il documento più oneroso senza spiegare perché una dichiarazione sostitutiva non sia sufficiente.
Come si presenta la dichiarazione di successione
La dichiarazione di successione deve essere presentata, salvo i casi di esonero, entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che generalmente coincide con la data riportata sul certificato di morte. La presentazione avviene normalmente in via telematica attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate. Gli eredi possono provvedere direttamente, quando dispongono delle competenze e delle credenziali necessarie, oppure rivolgersi a un professionista abilitato, a un avvocato, a un notaio, a un commercialista o a un centro di assistenza fiscale.
Prima di compilare la dichiarazione è necessario ricostruire l’attivo e il passivo ereditario. Per questo motivo gli eredi devono chiedere alla banca una certificazione che indichi i rapporti intestati al defunto e la loro consistenza alla data del decesso.
Possono rientrare nella successione:
- il saldo dei conti correnti;
- i depositi;
- i libretti di risparmio;
- i titoli e gli strumenti finanziari;
- le quote di fondi;
- eventuali crediti;
- immobili, partecipazioni e altri beni;
- i debiti deducibili previsti dalla legge.
La dichiarazione comporta anche adempimenti fiscali.
In presenza di immobili possono essere dovute, tra le altre, le imposte ipotecaria e catastale, oltre agli altri tributi collegati. L’imposta di successione viene invece determinata applicando le aliquote e le eventuali franchigie previste in base al grado di parentela.
La dichiarazione di successione ha natura fiscale. La sua presentazione, da sola, non coincide necessariamente con l’accettazione civilistica dell’eredità.
È una distinzione importante, soprattutto quando non sia ancora chiaro se il defunto abbia lasciato più beni o più debiti. Prima di disporre del patrimonio ereditario può quindi essere opportuno valutare l’accettazione con beneficio d’inventario o la rinuncia.
Quanto tempo occorre per la successione
Non esiste un tempo uguale per tutte le successioni.
Una pratica con un solo erede, un unico conto e nessun testamento può essere completata relativamente in fretta. Una successione con immobili, molti coeredi, investimenti, rapporti cointestati o eredi residenti all’estero richiede inevitabilmente più passaggi.
Anche il rilascio della certificazione bancaria, la raccolta dei documenti e la preparazione della dichiarazione possono incidere sui tempi.
Ciò che conta è distinguere tra il tempo oggettivamente necessario per completare gli adempimenti e i ritardi dovuti alla disorganizzazione o all’inerzia della banca.
3. Cosa dovrebbe fare la banca
Una volta informata del decesso, la banca non deve limitarsi a bloccare il conto.
Deve innanzitutto spiegare agli eredi quali documenti siano necessari per aprire e completare la pratica. Le indicazioni dovrebbero essere chiare, coerenti e fornite possibilmente per iscritto.
Su richiesta degli aventi diritto, l’istituto deve inoltre mettere a disposizione le informazioni necessarie per ricostruire i rapporti del defunto, compresa la consistenza patrimoniale alla data della morte.
Ricevuti i documenti, la banca dovrebbe:
- confermarne la ricezione;
- controllare tempestivamente che siano completi;
- segnalare in modo preciso le eventuali irregolarità;
- evitare richieste ripetitive o non pertinenti;
- indicare quale passaggio impedisca ancora la liquidazione;
- aggiornare gli eredi sullo stato della pratica;
- procedere allo svincolo quando le verifiche sono terminate.
Non esiste, per la liquidazione di ogni successione bancaria, un unico termine legale espresso e valido in qualsiasi situazione.
Ciò non significa che la banca possa trattenere le somme a propria discrezione.
L’istituto deve comportarsi secondo correttezza e buona fede ed è tenuto alla diligenza professionale richiesta a chi svolge attività bancaria. Se tutta la documentazione è stata consegnata, un ritardo prolungato deve trovare una giustificazione concreta.
La generica formula “la pratica è in lavorazione” non può diventare una risposta permanente.
BOX – Dichiarazione di successione: quando non è necessaria
La dichiarazione di successione non deve essere presentata quando ricorrono contemporaneamente tutte queste condizioni:
- l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto;
- il valore complessivo dell’attivo ereditario non supera 100.000 euro;
- l’eredità non comprende immobili o diritti reali immobiliari.
Se manca anche una sola di queste condizioni, la dichiarazione deve essere presentata.
L’esonero, per esempio, non opera automaticamente quando gli eredi sono nipoti in linea collaterale, come i figli di un fratello o di una sorella del defunto.
Anche quando la dichiarazione non è obbligatoria, gli eredi devono comunicare alla banca di trovarsi in una situazione di esonero.
La banca può quindi chiedere una dichiarazione sostitutiva o un proprio modulo con il quale gli eredi attestino che ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge.
Non dovrebbe invece pretendere una dichiarazione di successione che la legge non impone, salvo che emergano beni o circostanze che facciano venire meno l’esonero.
Seconda parte: cosa fare se la banca non sblocca il conto
Il processo da seguire, in teoria, è cristallino: il decesso viene comunicato, gli eredi consegnano i documenti, la banca effettua le verifiche e trasferisce il denaro agli aventi diritto.
Nella pratica, però, una successione bancaria può trasformarsi in una lunga sequenza di telefonate, appuntamenti mancati e risposte evasive.
Non tutti i ritardi sono illegittimi. Alcuni dipendono da problemi reali che la banca non può ignorare. Altri, invece, nascono da procedure interne inefficienti o da un atteggiamento eccessivamente attendista.
1. Il mancato sblocco: i casi più comuni, legittimi e non
La banca può avere ragioni legittime per non procedere immediatamente.
Può accadere, per esempio, che:
- non siano ancora stati individuati tutti gli eredi;
- sia stata consegnata una documentazione incompleta;
- vi siano dubbi sull’autenticità o sull’efficacia del testamento;
- uno degli eredi abbia rinunciato e manchi la relativa documentazione;
- sia in corso una controversia tra coeredi;
- siano emersi più testamenti;
- il conto sia oggetto di un sequestro o di un pignoramento;
- non sia stata presentata la dichiarazione di successione, pur essendo obbligatoria;
- vi siano eredi minorenni o incapaci e servano autorizzazioni giudiziarie;
- non siano chiare le quote spettanti ai diversi aventi diritto;
- il patrimonio comprenda strumenti finanziari che non possono essere semplicemente convertiti e ripartiti.
In situazioni simili il rinvio può essere giustificato, ma la banca deve comunque spiegare quale sia il problema e che cosa occorra fare per risolverlo.
Diverso è il caso in cui tutti i documenti sono stati consegnati e l’istituto:
- non conferma neppure l’apertura della pratica;
- non risponde alle comunicazioni;
- continua a chiedere documenti già prodotti;
- formula richieste sempre diverse;
- rinvia senza indicare una motivazione;
- sostiene che manca l’accordo di tutti gli eredi senza esaminare la situazione concreta;
- mantiene bloccate somme non appartenenti al patrimonio ereditario;
- non indica un referente interno per la pratica o rende il referente sistematicamente irreperibile.
In questi casi il blocco, nato come misura prudenziale, rischia di trasformarsi in un comportamento ingiustificato.
2. I diversi casi possibili
Il conto era intestato soltanto al defunto
Quando il conto era intestato esclusivamente alla persona deceduta, l’intero saldo esistente alla data della morte rientra, in linea generale, nell’asse ereditario.
La banca deve quindi individuare gli eredi e determinare le quote spettanti a ciascuno sulla base della legge o del testamento.
Se tutti gli eredi impartiscono istruzioni concordi, la liquidazione è normalmente più semplice.
I problemi sorgono quando uno di loro non collabora, non firma i moduli o contesta la ripartizione.
La banca tende spesso a richiedere la firma di tutti per evitare di essere coinvolta nelle controversie familiari. Tuttavia, non sempre la mancata collaborazione di un coerede può giustificare il blocco totale.
Il singolo erede può avere titolo per agire a tutela del credito ereditario o per ottenere quanto di propria spettanza. La possibilità concreta di chiedere direttamente la propria quota deve però essere valutata alla luce del tipo di rapporto, delle disposizioni testamentarie e dell’esistenza di eventuali contestazioni.
Il conto era cointestato
La morte di uno dei cointestatari non significa necessariamente che l’intero saldo entri nell’eredità.
In assenza di prova contraria, nei rapporti interni le quote dei cointestatari si presumono uguali. Se il conto era intestato a due persone, si parte quindi generalmente dalla presunzione che metà delle somme appartenga al superstite e metà al defunto.
La presunzione può essere superata.
Gli eredi, per esempio, potrebbero dimostrare che tutto il denaro era stato versato dal defunto. Il cointestatario superstite potrebbe invece provare che le somme provenivano esclusivamente da lui.
Occorre inoltre verificare se il conto fosse a firma congiunta o disgiunta e che cosa prevedano le condizioni contrattuali in caso di morte di uno dei titolari.
La banca non dovrebbe bloccare automaticamente l’intero saldo senza esaminare la posizione del cointestatario superstite.
Nella decisione n. 8744 del 2023, l’Arbitro Bancario Finanziario ha affrontato proprio il caso del blocco di un rapporto cointestato, riconoscendo la rilevanza della quota appartenente al cointestatario superstite e della disciplina prevista dal contratto.
Il conto era intestato al defunto, ma un erede aveva la delega
La delega non trasforma il delegato in cointestatario e non gli attribuisce alcuna quota del denaro.
Finché il titolare è in vita, il delegato può compiere le operazioni consentite nei limiti dell’autorizzazione ricevuta. Con la morte del titolare, però, la delega perde efficacia.
Il delegato non può quindi continuare a prelevare sostenendo di avere ancora la firma sul conto.
Se il delegato è anche erede, potrà ricevere la quota che gli spetta, ma solo in quanto erede e dopo gli adempimenti della successione, non in virtù della precedente procura bancaria.
La banca è dunque legittimata a impedire ulteriori operazioni effettuate sulla base della delega.
Diverso è il caso in cui alcuni prelievi siano avvenuti prima del decesso. Gli altri eredi possono chiedere chiarimenti e documentazione per verificare se le operazioni siano state compiute nell’interesse del titolare o se abbiano indebitamente ridotto il patrimonio ereditario.
3. Quando il comportamento della banca diventa inadempiente
Non basta che gli eredi siano infastiditi dall’attesa perché si possa parlare di inadempimento.
È necessario valutare:
- quando è stato comunicato il decesso;
- quando è stata consegnata la documentazione;
- se i documenti fossero effettivamente completi;
- quali verifiche restassero da compiere;
- se vi fossero contrasti tra gli eredi;
- quali risposte abbia fornito la banca;
- quanto sia complessa la successione.
Il comportamento dell’istituto diventa contestabile quando il ritardo non è più proporzionato alla complessità della pratica e non viene accompagnato da spiegazioni precise.
Alcuni segnali sono particolarmente significativi:
- il silenzio prolungato;
- l’assenza di un interlocutore;
- le richieste documentali contraddittorie;
- il rifiuto di mettere per iscritto ciò che manca;
- il rinvio da un ufficio all’altro;
- il mancato esame dei documenti già prodotti;
- il blocco integrale di un conto cointestato senza valutare la quota del superstite;
- la richiesta di adempimenti non previsti dalla legge;
- il mancato pagamento nonostante l’assenza di contestazioni e la completezza della pratica.
A quel punto non si è più di fronte soltanto ai tempi tecnici di una successione.
La banca potrebbe essere venuta meno agli obblighi di correttezza, buona fede e diligenza professionale. Se dal ritardo deriva un danno concreto, gli eredi possono anche valutarne la richiesta di risarcimento.
Il danno, però, deve essere dimostrato. Non è sufficiente affermare genericamente di aver subito un disagio.
4. Le tempistiche di riferimento
Non esiste una disposizione che imponga alla banca di liquidare ogni successione entro un numero fisso di giorni dalla consegna dei documenti.
La ragione è semplice: non tutte le pratiche hanno la stessa complessità.
Ciò non impedisce di utilizzare alcuni termini come punti di riferimento.
La richiesta iniziale
Dopo aver consegnato la documentazione, è opportuno chiedere alla banca una conferma scritta della sua completezza.
Nella stessa comunicazione si può assegnare un termine ragionevole, per esempio 15 o 30 giorni, entro il quale ottenere la liquidazione oppure una spiegazione dettagliata degli ostacoli ancora esistenti.
Il termine indicato dagli eredi non diventa automaticamente un termine previsto dalla legge, ma serve a mettere la banca formalmente davanti alla richiesta e a documentarne l’eventuale inerzia.
Il reclamo
Se la pratica non si sblocca, gli eredi possono inviare un reclamo scritto all’ufficio reclami della banca.
Per le controversie relative a operazioni e servizi bancari, l’intermediario deve normalmente rispondere entro 60 giorni dalla ricezione. Il termine è più breve, generalmente 15 giorni lavorativi, quando il reclamo riguarda specificamente servizi di pagamento.
Il reclamo deve essere distinto dalle precedenti telefonate o richieste inviate alla filiale. Deve essere indirizzato all’ufficio competente e deve indicare chiaramente:
- i fatti;
- i documenti già consegnati;
- le condotte contestate;
- la soluzione richiesta;
- gli eventuali danni subiti.
Il ricorso all’ABF
Se la banca non risponde entro il termine oppure fornisce una risposta insoddisfacente, è possibile valutare un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.
Il ricorso deve essere presentato entro dodici mesi dal reclamo. Se è trascorso più tempo, prima di rivolgersi all’ABF occorre presentare un nuovo reclamo.
5. Come agire per risolvere il problema e a chi rivolgersi
Quando la banca prende tempo, continuare a telefonare alla filiale raramente è sufficiente.
È necessario trasformare una serie di conversazioni informali in una contestazione documentata.
Primo passaggio: ricostruire la pratica
Gli eredi dovrebbero raccogliere:
- le comunicazioni inviate alla banca;
- le ricevute di consegna;
- l’elenco dei documenti prodotti;
- le risposte ricevute;
- i nomi dei referenti;
- le date degli appuntamenti;
- la dichiarazione di successione;
- la certificazione bancaria;
- gli eventuali moduli firmati;
- la prova delle spese o dei danni provocati dal ritardo.
Una cronologia precisa permette di capire se manchi davvero qualcosa o se la pratica sia ferma senza motivo.
Secondo passaggio: inviare una richiesta formale
Prima di procedere con strumenti più incisivi, può essere utile inviare una comunicazione formale alla banca e alla filiale.
La richiesta deve riepilogare la vicenda, indicare che la documentazione è stata consegnata e domandare:
- la conferma che la pratica sia completa;
- l’indicazione scritta degli eventuali documenti mancanti;
- la liquidazione delle somme;
- una risposta entro un termine definito.
Terzo passaggio: presentare il reclamo
Se la richiesta non produce effetti, occorre rivolgersi all’ufficio reclami della banca.
Il reclamo rappresenta un passaggio importante anche perché è normalmente necessario prima di poter ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario.
Non bisogna limitarsi a scrivere che “la banca non risponde”. È preferibile formulare una richiesta precisa: liquidazione delle somme, riconoscimento della quota del cointestatario, consegna della documentazione oppure risarcimento di un danno documentato.
Quarto passaggio: la diffida del legale
In molte situazioni una diffida redatta da un avvocato è sufficiente a cambiare il corso della pratica.
La lettera del legale non possiede poteri speciali. Fa però comprendere alla banca che:
- la vicenda è stata ricostruita;
- gli obblighi dell’istituto sono stati individuati;
- i documenti risultano disponibili;
- il ritardo viene formalmente contestato;
- in mancanza di soluzione seguiranno altre iniziative.
Non è raro che una pratica ferma da settimane o mesi venga improvvisamente esaminata dopo la ricezione della diffida.
Quinto passaggio: il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario
L’ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e intermediari.
Il ricorso può essere presentato online, ha costi contenuti e non richiede obbligatoriamente l’assistenza di un avvocato. È previsto un contributo di 20 euro per le spese della procedura.
L’Arbitro decide sulla base dei documenti. Per questo è essenziale che il reclamo, la corrispondenza con la banca e la ricostruzione cronologica dei fatti siano completi.
Un esempio particolarmente significativo è rappresentato dalla decisione n. 8744 del 5 settembre 2023 del Collegio di Palermo.
La vicenda riguardava un libretto di risparmio cointestato a firma disgiunta. Dopo la morte di una delle titolari, la banca aveva bloccato il rapporto e si era rifiutata di liquidare alla cointestataria superstite la quota di sua spettanza, richiamando anche l’opposizione formulata da alcuni coeredi.
L’ABF ha però osservato che la semplice opposizione degli eredi non è sempre sufficiente a giustificare il blocco. Perché la banca possa rifiutare lo svincolo delle somme spettanti al cointestatario superstite, deve esistere anche una specifica previsione contrattuale che le consenta di farlo.
Nel caso esaminato, le condizioni del libretto riconoscevano invece al cointestatario superstite il diritto di chiedere la propria quota. Inoltre, gli eredi avevano contestato la reale appartenenza delle somme alla cointestataria, ma non avevano fornito elementi sufficienti per superare la presunzione secondo cui, nei rapporti cointestati, le quote appartengono ai titolari in parti uguali.
Il Collegio ha quindi accertato il diritto della ricorrente a ottenere la liquidazione della quota spettantele in qualità di cointestataria, oltre agli interessi maturati dalla data del reclamo.
La decisione è importante perché chiarisce che la banca non può invocare genericamente la prudenza, la presenza degli eredi o una contestazione non documentata per congelare automaticamente tutte le somme.
Occorre verificare, caso per caso:
- che cosa prevedano le condizioni contrattuali;
- se il rapporto fosse a firma congiunta o disgiunta;
- quale quota spetti al cointestatario superstite;
- se l’opposizione degli eredi sia concreta e supportata da prove;
- se esista una clausola che autorizzi espressamente la banca a sospendere la liquidazione.
Le decisioni dell’ABF non hanno la stessa efficacia vincolante di una sentenza. Se la banca non le rispetta, però, il suo inadempimento viene reso pubblico secondo le regole del sistema. Resta inoltre possibile rivolgersi successivamente al giudice.
Il conto cointestato a firma disgiunta: la decisione della Cassazione del 2021
Un altro riferimento importante è l’ordinanza n. 7862 del 19 marzo 2021 della Corte di Cassazione.
Nel caso esaminato, il conto corrente era cointestato alla persona deceduta e al suo convivente, con facoltà per ciascun titolare di operare separatamente. Dopo il decesso, il cointestatario superstite aveva prelevato l’intera somma depositata, senza che la banca impedisse l’operazione. Le eredi avevano quindi cercato di attribuire all’istituto una responsabilità per aver consentito il prelievo.
La Cassazione ha escluso che, in una situazione simile, la banca sia automaticamente responsabile.
Quando il conto è cointestato a firma disgiunta, ciascun correntista è legittimato, nei confronti della banca, a disporre anche dell’intera somma depositata. La morte di uno dei titolari non elimina necessariamente questa facoltà e non obbliga, di per sé, l’istituto a bloccare il rapporto nei confronti del cointestatario superstite.
Ciò non significa, però, che il superstite diventi proprietario di tutto il denaro.
Occorre distinguere due piani.
Il primo è il rapporto esterno con la banca. Se il contratto prevede la firma disgiunta, l’istituto deve normalmente consentire a ciascun cointestatario di disporre delle somme, anche dopo la morte dell’altro titolare.
Il secondo riguarda invece i rapporti interni tra il cointestatario superstite e gli eredi. In questa sede deve essere accertato a chi appartenesse effettivamente il denaro e quale parte debba entrare nell’eredità.
Se il superstite preleva più di quanto gli spetta, gli eredi possono agire direttamente nei suoi confronti per ottenere la restituzione della quota appartenente al defunto. Non possono però considerare automaticamente responsabile la banca per avere eseguito un’operazione consentita dal contratto.
La pronuncia è particolarmente utile perché mostra come il blocco del conto non sia sempre la condotta più prudente o corretta.
Nel conto intestato esclusivamente al defunto, la banca deve impedire che una vecchia delega continui a essere utilizzata. Nel conto cointestato a firma disgiunta, invece, il superstite conserva una posizione contrattuale autonoma che l’istituto non può ignorare.
Anche in questo caso, quindi, è necessario verificare concretamente:
- se il rapporto fosse realmente cointestato;
- se fosse prevista la firma disgiunta;
- che cosa stabilissero le condizioni contrattuali;
- da chi provenissero le somme;
- quale quota appartenesse al defunto;
- se gli eredi dovessero agire contro la banca oppure direttamente contro il cointestatario che ha effettuato il prelievo.
La decisione della Cassazione e quella dell’ABF del 2023 non sono necessariamente in contrasto.
Entrambe richiedono di esaminare il contratto e la posizione del cointestatario superstite, evitando che la banca congeli automaticamente l’intero rapporto soltanto perché uno dei titolari è deceduto. La soluzione concreta dipende tuttavia dalle clausole sottoscritte, dalle operazioni compiute e dalla documentazione prodotta dagli eredi.
L’esposto alla Banca d’Italia
Gli eredi possono anche presentare un esposto alla Banca d’Italia per segnalare un comportamento ritenuto scorretto o irregolare.
L’esposto non sostituisce il ricorso all’ABF e la Banca d’Italia non decide chi abbia ragione nella singola controversia come farebbe un giudice.
Può tuttavia trasmettere la segnalazione all’intermediario, chiedergli di esaminare il problema e utilizzare le informazioni ricevute nell’ambito della propria attività di vigilanza.
Il ricorso al giudice
Quando la controversia riguarda somme rilevanti, vi sono conflitti tra gli eredi oppure è necessario ottenere un provvedimento vincolante, può essere inevitabile rivolgersi all’autorità giudiziaria.
Il giudice può accertare i diritti degli eredi, ordinare il pagamento e, quando ne ricorrono i presupposti, riconoscere il risarcimento dei danni.
La via giudiziale è generalmente più lunga e costosa rispetto al reclamo o all’ABF. Per questo deve essere valutata sulla base del valore della controversia, dell’urgenza e della condotta tenuta dalla banca.
Il conto è bloccato, ma il denaro non appartiene alla banca
Questa frase sintetizza perfettamente quanto esposto finora. La banca ha il diritto di verificare l’identità degli eredi e la regolarità della successione; ha anche il dovere di proteggere il patrimonio da prelievi non autorizzati e di non consegnare le somme alla persona sbagliata.
Questa prudenza, però, non può diventare un alibi.
Una volta ricevuti i documenti necessari, l’istituto deve esaminare la pratica, comunicare in modo trasparente e procedere alla liquidazione senza ritardi ingiustificati.
Gli eredi, da parte loro, non dovrebbero affidarsi soltanto alle telefonate, alle rassicurazioni verbali o alla promessa che “qualcuno richiamerà”.
Quando la pratica si ferma, occorre documentare ogni passaggio, presentare una richiesta scritta e, se necessario, contestare formalmente l’inerzia della banca. L’ideale è farlo quando la pratica è in corso ma si cominciano ad avvertire i ritardi, prima che diventino cronici: in questi casi, la “letterina” dell’avvocato è spesso sufficiente a sbloccare la situazione. Nei casi che si configurano da subito complessi, come la presenza di diverse persone nell’asse ereditario o di eredità contese, è invece opportuno cercare da subito il supporto di un legale, in modo da predisporre correttamente la pratica per tutelare i propri diritti.
La banca non sblocca il conto del defunto o continua a chiedere tempo senza fornire spiegazioni? Contattaci: insieme valuteremo la situazione e le eventuali azioni da intraprendere.