In una recente decisione, la Corte d’appello di Roma ha ribadito il principio per cui il contratto di somministrazione di mano d’opera deve essere sufficientemente dettagliato anche in relazione alle ragioni che hanno imposto il ricorso alla somministrazione:
Deve, in conclusione ritenersi che ciò che il committente deve giustificare non è soltanto il carattere temporaneo dell’utilizzazione del lavoratore ma anche la scelta di ricorrere alla somministrazi one. Questa scelta, pur rimanendo, in conformità ai principi di cui all’art. 41, comma l, Cost una scelta imprenditoriale libera, è soggetta, nondimeno al controllo giudiziale (terzo comma dell’art 27) il quale, pur non esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all’utilizzatore), è finalizzato alla verifica dell’effettiva esistenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore. (…) In conclusione, è necessario che nel testo contrattuale siano inseriti dati sufficienti a consentire, in caso di controversia tra le parti, nel corso del giudizio di controllare la reale sussistenza delle ragioni menzionate, ovvero a permettere di individuare le reali esigenze dell’azienda alle quali si è inteso sopperire con la stipulazione della somministrazione. Con la conseguenza che, per assolvere all’onere di specificazione, occorre che dalle ipotesi generali indicate dal legislatore, in via astratta, nell’art. 20 comma 4 (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo), le parti contraenti passino alla determinazione delle esigenze che, nel caso concreto, legittimano e motivano il ricorso ad una assunzione con il contratto di somministrazione a termine, così da rendere controllabile da parte del giudice la reale sussistenza delle stesse.
Corte d’appello di Roma, 9 settembre 2014 n. 8845/2013.