Direttiva omnibus

Tutela dei consumatori: uno “scudo europeo” verso banche e finanziarie

Spira aria nuova nel codice del consumo! Da quest’anno, i consumatori hanno un’arma in più per difendersi da clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette, concorrenza sleale o comunicazioni commerciali non veritiere. Si tratta della Direttiva UE 2019/2161 (per gli amici: Direttiva Omnibus), che in Italia è stata recepita con il Decreto Legislativo n. 26  del 7 marzo 2023.

Cosa cambia in generale: la nuova normativa introduce criteri molto più stringenti nel determinare come “scorrette” alcune pratiche commerciali largamente in uso; per i trasgressori, prevede sanzioni “commisurata alla gravità e alla durata della violazione, nonché alle condizioni economiche e patrimoniali del professionista”; da notare che nel codice del consumo si parla sempre di “professionista”, non di “azienda”, a significare che si applica davvero a tutti, Partite Iva comprese. Nello specifico, qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale o che agisca come suo intermediario. Tuttavia, noi abbiamo in mente un settore che di fronte a questi cambiamenti dovrà mettersi a fare autocritica: banche, istituti di credito, società finanziarie (in particolare di credito al consumo) dovranno ripensare seriamente molte delle loro strategie comunicative.

Perché proprio loro? Sarà più chiaro andando sul concreto: vediamo alcuni casi pratici in cui trova applicazione la nuova normativa: 

  1. Annunci di riduzione di prezzo

Campagna sconti in arrivo? Occhio: con la nuova normativa, si dovrà indicare il prezzo originale, ovvero non ancora ribassato, in ogni annuncio pubblicitario che strombazza gli sconti, e per un determinato periodo di tempo. State pensando al vostro supermercato? Sappiate però che si applica davvero a tutti! Anche alla vostra banca!

  1. Pratiche commerciali ingannevoli

Ovvero, quelle che possono indurvi a prendere decisioni e compiere acquisti che altrimenti non avreste preso. Per esempio: sapere che una campagna sconti termina nel fine settimana, e vedervela ripresentata pari pari il lunedì. Forse qualcuno di voi alzerà lo sguardo verso i mobili del soggiorno: ogni riferimento è puramente casuale.

Non solo: nelle comunicazioni di invito all’acquisto è vietato omettere informazioni rilevanti su elementi-chiave della decisione d’acquisto, come modalità di consegna, esecuzione, pagamento. 

  1. Omissione di informazioni essenziali

L’omissione viene “promossa” a tutti gli effetti a pratica commerciale ingannevole. Anche per le “vetrine” di prodotti e servizi online, che dovranno esibire indicazioni più dettagliate sul “professionista” che effettivamente fornisce il prodotto o il servizio.

  1. Recensioni online false

Altra promozione all’empireo delle pratiche commerciali scorrette: la pubblicazioni di recensioni false, sia positive che negative, e persino la “caccia” ai like sui social media. Il portale che non dimostra di aver preso misure ragionevoli per verificare la genuinità delle recensioni, ora rischia multe davvero salate. (State controllando le app di viaggio che avete scaricato sul telefono?)

  1. Sanzioni piú severe

Nel caso di pratiche commerciali scorrette, la multa sarà sempre commisurata alla gravità e alla durata della violazione, per scoraggiare i recidivi, nonché al livello economico del trasgressore: non sarebbe giusto riservare lo stesso trattamento sanzionatorio a una multinazionale o a un negozietto locale. L’importo massimo è del 4% del fatturato annuo del professionista; se il fatturato non si conosce, il “tetto” viene stabilito in  2 milioni di euro (ma potrebbe arrivare anche a 10 milioni in determinati casi, come l’applicazione di clausole vessatorie nei contratti con i consumatori). Le salatissime sanzioni andranno pagate entro 30 giorni.

  1. Pratiche più dirette

I consumatori che ritengono di essere vittime di pratiche commerciali scorrette hanno ora facoltà di rivolgersi direttamente al giudice ordinario. 

L’elenco potrebbe continuare a lungo, ma ci fermiamo qui. 🙂 

Direttiva omnibus: banche e finanziarie nel mirino?

Quando si parla di “vendita al consumo” viene subito in mente un supermercato: non una banca! Ma anche le offerte di prestiti e mutui, assicurazioni, e in generale tutto l’accesso al credito privato è regolamentato dal codice del consumo. Quindi, anche a loro si applica la Direttiva Omnibus. E a fianco del giudice ordinario c’è anche l’Arbitro Bancario Finanziario a cui potersi appellare. Contro quali pratiche scorrette? Ecco qualche esempio generico, che volutamente non si riferisce direttamente né indirettamente a nessun caso reale ma rende l’idea:

  • pubblicità di “mutui 100%” che non trovano riscontro nella realtà (ovviamente, visto che non è concesso alle banche erogare l’intero importo ma al massimo solo l’80%);
  • comunicazione di tassi vantaggiosi per chi apre un conto entro il giorno X (e invece l’offerta continua);
  • pacchetti di investimento “speciali” per i clienti di lunga data, che vengono offerti a tutti.

L’elenco potrebbe continuare. Dopo il vostro supermercato, il vostro soggiorno e le app scaricate sullo smartphone, adesso state pensando alle comunicazioni della vostra banca?

Siamo pronti a scommettere che su questo fronte aumenteranno sensibilmente le prese di posizione di molti clienti di finanziarie e correntisti di banca. Del resto, sbaglia chi ritiene queste entità “lontane e intoccabili”: il nostro studio ha ottenuto numerose decisioni favorevole proprio contro banche che non aveva sufficientemente protetto il nostro (e suo) cliente da un raggiro online. E l’ABF ha condannato la banca a restituire al cliente l’importo sottratto con la truffa e a rimborsare tutte le spese processuali. 

Quindi, se avete qualche “sassolino” che vi balla nella scarpa, contattateci: la valutazione della situazione e delle azioni da intraprendere è sempre gratuita e senza impegno.