La compensazione delle spese nei confronti della pubblica amministrazione.

La Corte di cassazione ha affermato l’importante principio a mente del quale la controparte pubblica amministrazione deve essere condannata al rimborso delle spese di lite anche quando è rimasta contumace nel giudizio in cui è stata poi dichiarata soccombente. Più precisamente, la Corte ha affermato che:

non può perciò avere rilievo alcuno, ai fini dell’applicazione della disciplina fissata nell’art. 92 cpc la circostanza che la parte che ha dato causa al processo abbia poi omesso di costituirsi in esso e comunque di dispiegare attività difensiva, condotta alla quale va attribuita valenza totalmente neutra siccome inidonea a costituire indice di esclusione del dissenso e addirittura di adesione all’avversa richiesta e che anzi può semmai considerarsi espressione di mera indifferenza rispetto alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti (specie quelle pubbliche) all’adozione di ogni cautela utile ad evitare inutili dispendi di energia processuale

Corte di cassazione, Sezione 6T, 13 gennaio 2015 n. 373/15