“L’art. 295 c.p.c. laddove prevede la sospensione del processo civile quando la decisione “dipenda” dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due emanande statuizioni e, quindi, in coerenza con l’obiettivo di evitare un conflitto fra giudicati, presuppone necessariamente che i due giudizi siano in concreto effettivamente pendenti. Nella specie, invece, pendeva solo il giudizio davanti al Tribunale, per cui tale giudice non poteva sospendere il procedimento pendente davanti a sé fino all’esito di un eventuale giudizio che le parti avessero instaurato in futuro davanti alla commissione tributaria”.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 12 gennaio 2007 n. 4128 (in motivazione).