Pagamento in misura ridotta della sanzione e inammissibilità  del ricorso.

“Nel caso di pagamento in misura ridotta, l’interessato manifesta proprio la volontà  di prestare acquiescenza all’accertamento della responsabilità  per le violazioni contestate (come affermato dal diritto vivente e, in particolare, dalle sentenze della Corte di cassazione n. 3735 del 2004 e n. 2862 del 2005) e, quindi, di non impugnare il verbale, restando irrilevante che a ciò si sia eventualmente indotto al fine di impedire che il verbale di contestazione acquisti efficacia di titolo esecutivo «per una somma pari alla metà  del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento» (art. 203, comma 3, del codice della strada)”.
Corte Costituzionale, Ordinanza 20 febbraio 2007 n. 46.