La società che gestisce la pubblicazione degli elenchi telefonici risponde per i danni arrecati all’impresa commerciale che abbia visto pubblicato, quale propria unica utenza, un numero erroneo, salvo che non dimostri che l’erroneo accoppiamento del soggetto titolare dell’utenza con un numero sbagliato sia stata causata, a monte, dal gestore telefonico in sede di trasmissione dei dati.
Il principio è stato affermato dalla sentenza del Tribunale di Roma, Sez. IX, Dr Colazingari, 26 maggio 2014 11695/2014.