“Nella notificazione effettuata non a mani proprie dal destinatario ex art. 139 c.p.c. devesi, infatti, distinguere, al fine di stabilire l’essenzialità dell’avviso d’avvenuta notifica al destinatario a mezzo lettera raccomandata, l’ipotesi di cui al secondo comma, per la quale tale formalità non è necessaria, da quella di cui al terzo comma, per la quale è invece, necessaria in quanto espressamente prescritta dal successivo quarto comma, in ragione del minore affidamento prestato dal legislatore alla consegna dell’atto notificando a meni del portiere o del vicino di casa in luoghi diversi dall’ambiente proprio della sfera di stretto dominio del destinatario, tanto da indurlo a disporre, oltre alla sottoscrizione dell’originale da parte dei consegnatari, anche la spedizione, appunto, della raccomandata al destinatario. Nell’ipotesi prevista dal terzo comma dell’art. 139 c.p.c. l’omessa spedizione della raccomandata stabilita dal quarto comma costituisce pertanto non una mera irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che, salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo, comporta la nullità della notificazione nei riguardi del notificato, il quale legittimamente può dedurne in giudizio gli effetti a sé favorevoli”.
Corte di Cassazione, Sezione II, 19 gennaio 2007 n. 1258.