Cartella esattoriale: mezzi di impugnazione esperibili.

“Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada sono esperibili: a) l’opposizione ai sensi della l. 24 novembre 1981 n. 689, allorché sia mancata la notificazione dell’ordinanza ingiunzione o del verbale di accertamento della violazione, b) l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità  dell’iscrizione a ruolo per difetto di un titolo legittimante o per il sopravvenire di fatti estintivi dell’obbligo, c) l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., qualora si deducano vizi della cartella; peraltro, nell’ipotesi in cui il giudice abbia qualificato la domanda come opposizione ad ordinanza ingiunzione ed abbia applicato il rito di cui alla l. n. 689 del 1981, pur avendo l’opponente fatto valere motivi riconducibili all’art. 615 c.p.c., la sentenza non è impugnabile con l’appello, ma con il ricorso per cassazione, trovano applicazione la regola secondo cui l’identificazione del mezzo d’impugnazione esperibile va fatta, in ossequio al principio dell’apparenza, con esclusivo riferimento alla qualificazione dell’azione proposta compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza”.

Corte di Cassazione, Sezione I, 8 febbraio 2006, n. 2819.