“La nuova legge processuale, in difetto di una disciplina transitoria e di esplicita previsione contraria, stante il principio dell’immediata applicabilità della legge processuale, ha effetti sui giudizi in corso, limitatamente -peraltro- agli atti processuali successivi alla sua entrata in vigore, non incidendo su quelli, anteriormente compiuti, i cui effetti restano regolati dalla legge sotto il cui impero sono stati compiuti. Deriva da quanto precede che alle sentenze che hanno deciso opposizioni alla esecuzione pubblicate prima del 1° marzo 2006 il regime applicabile resta quello della normale appellabilità e che solo quelle pubblicate successivamente sono soggette alla regola del nuovo testo dell’articolo 616 c.p.c.”.
Corte di Cassazione, Sezione I, 20 settembre 2006 n. 20414.