Sull’efficacia solutoria dell’assegno circolare.
Nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore ad Euro 12.500 o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato (ed al domicilio del creditore) o mediante consegna di