Appalti pubblici e CAM quando la gara può essere annullata

Appalti pubblici e CAM quando la gara può essere annullata

Una gara pubblica è stata aggiudicata. Le offerte sono state valutate e il vincitore è stato individuato. Eppure, un errore nelle regole iniziali può rimettere in discussione l’intera procedura e rendere necessario ricominciare da capo.

È quanto può accadere quando la documentazione di gara non recepisce correttamente i criteri ambientali minimi, i cosiddetti CAM. Lo chiarisce il Consiglio di Stato con la sentenza della Sezione III n. 7151 del 28 settembre 2026, che affronta due questioni concrete: come devono essere inseriti questi criteri negli atti di gara e quando un’impresa può contestarne l’assenza o l’applicazione scorretta.

Che cosa sono i CAM e perché contano nelle gare pubbliche

I CAM sono i requisiti ambientali definiti dal Ministero dell’Ambiente per specifiche categorie di appalti. Servono a ridurre l’impatto ambientale dei lavori, dei servizi e delle forniture acquistati dalla pubblica amministrazione, intervenendo sulle caratteristiche richieste, sulle condizioni di esecuzione del contratto e sugli aspetti da premiare nella valutazione delle offerte.

Il Codice dei contratti pubblici assegna loro un ruolo preciso. L’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 impone alle amministrazioni che organizzano le gare di inserire nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dai CAM applicabili. I criteri premianti devono invece essere tenuti in considerazione nella definizione dei criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Questa distinzione conta: requisiti obbligatori e criteri premianti hanno funzioni diverse. Entrambi, però, richiedono attenzione nella preparazione degli atti, perché incidono sulle offerte delle imprese e sul servizio che sarà effettivamente svolto.

Il caso della gara per le pulizie ospedaliere

La vicenda riguarda una gara per i servizi di pulizia, sanificazione, detersione e disinfezione degli edifici di un complesso ospedaliero. A contestare l’aggiudicazione è stata l’impresa arrivata quarta in graduatoria.

Secondo la ricorrente, gli atti di gara non recepivano correttamente i CAM previsti dal d.m. 29 gennaio 2021, n. 51, applicabile ai servizi di pulizia e sanificazione degli edifici e degli ambienti a uso sanitario. Mancavano alcune specifiche tecniche obbligatorie e criteri premianti coerenti con il decreto. Inoltre, alcune regole del capitolato risultavano incompatibili con le prescrizioni ambientali.

Il TAR Campania ha accolto il ricorso e annullato l’intera procedura. Il raggruppamento di imprese che aveva vinto la gara ha presentato appello, sostenendo che le contestazioni fossero tardive e che le eventuali lacune potessero essere colmate automaticamente dalle disposizioni di legge. Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando l’annullamento.

Quando un’impresa deve contestare il bando

L’argomento dell’aggiudicataria era chiaro: se le regole erano sbagliate fin dall’inizio, l’impresa avrebbe dovuto contestarle subito, senza aspettare l’esito della gara.

Il Consiglio di Stato ha richiamato i principi dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2018: l’obbligo di impugnare immediatamente il bando è un’eccezione. Riguarda le clausole che producono un danno immediato e concreto, impedendo la partecipazione o rendendo impossibile formulare un’offerta consapevole.[1]

L’assenza o il recepimento incompleto dei CAM non determina automaticamente questa situazione. Se l’impresa può partecipare e formulare l’offerta, la lesione può diventare concreta soltanto con l’aggiudicazione. In questi casi, è possibile contestare le regole di gara insieme al provvedimento che ne ha stabilito il vincitore.

L’interesse dell’impresa può quindi consistere nell’ottenere una nuova gara, svolta secondo regole corrette. È ciò che, nel linguaggio giuridico, viene definito «interesse strumentale alla rinnovazione della procedura». La tutela dei CAM, inoltre, contribuisce a realizzare obiettivi ambientali che vanno oltre l’interesse del singolo concorrente.[2]

Questo non significa che si possa sempre attendere l’aggiudicazione. Se la carenza impedisce di partecipare o di predisporre un’offerta consapevole, la contestazione deve essere immediata. La valutazione dipende dalle regole della singola gara e dagli effetti concreti del vizio.

Perché un richiamo generico ai CAM non basta

Sul contenuto degli atti, la sentenza chiarisce che l’amministrazione deve tradurre i CAM applicabili in prescrizioni concrete nella documentazione progettuale e di gara. Un rinvio generico al decreto ministeriale non soddisfa questo obbligo.

Le imprese devono poter conoscere gli standard richiesti, le condizioni da rispettare nell’esecuzione del contratto e gli elementi che saranno valutati. È su queste informazioni che costruiscono le proprie offerte.

L’aggiudicataria sosteneva che le norme obbligatorie potessero integrare automaticamente le regole mancanti: il meccanismo chiamato «eterointegrazione». Nel caso esaminato, questa tesi non è stata sufficiente a superare le carenze degli atti di gara.

La pronuncia si inserisce così nell’orientamento che considera il corretto recepimento dei CAM un elemento sostanziale della procedura, con effetti sulla successiva esecuzione del contratto.[3][4]

Le regole incompatibili con i criteri ambientali

Nella gara ospedaliera, il problema riguardava anche prescrizioni del capitolato in contrasto con il decreto ministeriale. Tra gli aspetti contestati figuravano l’utilizzo di prodotti monouso e i sistemi di lavaggio previsti per lo svolgimento del servizio.

Su questi punti il TAR aveva individuato ragioni autonome, sufficienti a giustificare l’annullamento della gara. Il Consiglio di Stato ha rilevato che l’appellante non le aveva contestate in modo specifico ed efficace: affermare genericamente che gli atti richiamavano i CAM non bastava a superare quei rilievi.

Anche questo passaggio ha un valore pratico. Nella preparazione di una gara occorre verificare sia la presenza delle prescrizioni ambientali necessarie sia la coerenza delle altre regole con quei requisiti.

Che cosa cambia per amministrazioni e imprese

Per le amministrazioni, la verifica dei CAM deve entrare nel lavoro di preparazione della gara. Occorre individuare le prescrizioni applicabili, inserirle correttamente nei documenti e tenerne conto nella definizione dei criteri di valutazione. Affidarsi a un rinvio generico può esporre la procedura a contestazioni anche dopo l’aggiudicazione.

Per le imprese, aver partecipato alla gara non comporta automaticamente la perdita della possibilità di contestarne le regole. Bisogna però valutare fin dall’inizio quali effetti produca il vizio: da questo dipende il momento in cui agire.

La sentenza ricorda quanto le scelte compiute nella preparazione degli atti possano pesare sull’esito dell’intera procedura. Un errore sui CAM può emergere quando la gara sembra conclusa e rendere necessario ripartire dall’inizio. Per questo, la verifica delle regole ambientali merita attenzione prima di pubblicare un bando e prima di presentare un’offerta.

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Articolo a cura dell’avv. Tommaso De Angelis