Il debitore assoggettato a procedura esecutiva non può eseguire ritenute d’acconto.

Allorché il datore di lavoro sia inadempiente agli obblighi di versamento delle ritenute previdenziali e fiscali, quanto alle previdenziali egli non ha più titolo per rivalersi nei confronti del lavoratore, mentre, quanto alle fiscali, soccorrerà il consueto meccanismo della tassazione dei redditi arretrati, sui quali incomberà al lavoratore, dopo averli materialmente percepiti e dichiarati, corrispondere, su liquidazione del competente ufficio, le relative imposte: pertanto legittimamente l’esecuzione ha luogo per l’importo dovuto, al lordo cioè di dette ritenute, tanto previdenziali che fiscali.

Corte di Cassazione, Sezione III,  28 settembre 2011 n. 19790 (in motivazione).