Responsabilità dell’ente proprietario della strada per cattiva manutenzione della segnaletica.

Il Tribunale di Latina ha pronunciato un’interessante sentenza con la quale viene riconosciuta la responsabilità dell’ente proprietario della strada (Comune) per la mancata manutenzione della segnaletica stradale.

Così in motivazione:

Invero, anche di recente, la S.C. ha a riguardo ribadito il principio per il quale il dovere di manutenzione delle strade pubbliche posto a carico dell’ente proprietario delle stesse, ricomprende anche il dovere di apporre e provvedere alla manutenzione su dette strade della segnaletica ivi esistente ai sensi dell’art. 14 nuovo codice della strada, che impone difatti oneri ulteriori rispetto a quelli generali di custodia dell’ente pubblico ex art. 2051 c.c. (cfr. Cass. 22 aprile 2010 n. 9527). Orbene, nella fattispecie concreta  qui in esame, è emerso incontestabilmente dall’istruttoria espletata e si evince, in particolare, dal verbale dei Vigili Urbani intervenuti (…) che l’incrocio dove si è verificato l’incidente per cui è causa, nel quale l’urto tra i veicoli è stato pacificamente determinato dal mancato rispetto dell’obbligo di precedenza posto a proprio carico da parte dell’attrice, è regolato da segnaletica verticale di stop presente su Via (…) nell’immissione su Via (…) e che al momento del sinistro risultava peraltro non visibile, neanche al 50%, in quanto deteriorato e risultando la visuale occlusa dalla presenza di una panta ivi posta, mentre la segnaletica orizzontale era completamente assente.

Tribunale di Latina, 13 gennaio 2011, n. 2730/2010.