Il Tribunale di Latina ha pronunciato un’interessante sentenza con la quale viene riconosciuta la responsabilità dell’ente proprietario della strada (Comune) per la mancata manutenzione della segnaletica stradale.
Così in motivazione:
Invero, anche di recente, la S.C. ha a riguardo ribadito il principio per il quale il dovere di manutenzione delle strade pubbliche posto a carico dell’ente proprietario delle stesse, ricomprende anche il dovere di apporre e provvedere alla manutenzione su dette strade della segnaletica ivi esistente ai sensi dell’art. 14 nuovo codice della strada, che impone difatti oneri ulteriori rispetto a quelli generali di custodia dell’ente pubblico ex art. 2051 c.c. (cfr. Cass. 22 aprile 2010 n. 9527). Orbene, nella fattispecie concreta qui in esame, è emerso incontestabilmente dall’istruttoria espletata e si evince, in particolare, dal verbale dei Vigili Urbani intervenuti (…) che l’incrocio dove si è verificato l’incidente per cui è causa, nel quale l’urto tra i veicoli è stato pacificamente determinato dal mancato rispetto dell’obbligo di precedenza posto a proprio carico da parte dell’attrice, è regolato da segnaletica verticale di stop presente su Via (…) nell’immissione su Via (…) e che al momento del sinistro risultava peraltro non visibile, neanche al 50%, in quanto deteriorato e risultando la visuale occlusa dalla presenza di una panta ivi posta, mentre la segnaletica orizzontale era completamente assente.
Tribunale di Latina, 13 gennaio 2011, n. 2730/2010.