«Al riguardo, occorre considerare che nel giudizio di opposizione al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, a seguito delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale relative all’art. 23, 5° comma, della legge n. 689 del 1981 (Corte Cost., sent. n. 534 del 1990 e n. 507 del 1993), l’emanazione della ordinanza di convalida (che costituisce provvedimento decisorio, non revocabile dal giudice che lo ha emesso) subordinata a tre condizioni: 1) la mancata comparizione dell’opponente o del suo procuratore; 2) la non fondatezza dell’opposizione sulla base dei motivi di ricorso e dei documenti prodotti; 3) il deposito da parte dell’amministrazione irrogante di copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione e alla notificazione della violazione; ne consegue che il giudice, ove ritenga di convalidare il provvedimento opposto, deve motivare in ordine a tutti e tre i presupposti sopraindicati».
Corte di Cassazione, Sez. II, 21 gennaio 2008 n. 1246, in motivazione.