Insidia e responsabilità  della pubblica amministrazione proprietaria della strada (art. 2051 c.c.).

“E’ sulla base della figura di responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. che va decisa l’imputabilità delle conseguenze del fatto dannoso tutte le volte che per l’ente, cui è affidata la gestione del bene pubblico, non v’è l’oggettiva impossibilità di esercitare su di esso quel potere di governo, che in questo ambito si denomina custodia e che si sostanzia di tre elementi: il potere di controllare la cosa; il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata; quello infine di escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. Il giudice, dunque, non si può arrestare di fronte alla natura giuridica del bene od al regime od alle modalità del suo uso da parte del pubblico, ma è tenuto ad accertare in base agli elementi acquisiti al processo, se la situazione di fatto, che la cosa è venuta a presentare e nel cui ambito ha avuto origine l’evenienza che ha prodotto il danno, era nella custodia dell’ente pubblico”.

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Corte di Cassazione, Serzione III, 27 marzo 2007 n. 7403 (in motivazione).