«There are risks and costs to a program of action, but they are far less than the long-range risks and costs of comfortable inaction».
John F. Kennedy
«There are risks and costs to a program of action, but they are far less than the long-range risks and costs of comfortable inaction».
John F. Kennedy
«La decisione impugnata appare errata laddove indica nella prima udienza di comparizione il dies a quo ai fini del computo della ragionevole durata, che invece, come si sostiene nel costante orientamento di questa Corte (cfr. per tutte Cass. n. 7389 del 2005) devesi individuare nel momento in cui si instaura il rapporto processuale, e dunque nella data di notifica della citazione».
Corte di Cassazione, Sez. I, 31 gennaio 2008 n. 2364
«Questa Suprema Corte (S. U. 20 aprile 2005 n. 8214, S.U. 1097/2000) ha espressamente statuito la nullità della notifica al portiere in caso di mancata indicazione del rinvenimento delle persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto».
Corte di Cassazione, Sez. II, 30 gennaio 2008 n. 2263.
«Al riguardo, occorre considerare che nel giudizio di opposizione al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, a seguito delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale relative all’art. 23, 5° comma, della legge n. 689 del 1981 (Corte Cost., sent. n. 534 del 1990 e n. 507 del 1993), l’emanazione della ordinanza di convalida (che costituisce provvedimento decisorio, non revocabile dal giudice che lo ha emesso) subordinata a tre condizioni: 1) la mancata comparizione dell’opponente o del suo procuratore; 2) la non fondatezza dell’opposizione sulla base dei motivi di ricorso e dei documenti prodotti; 3) il deposito da parte dell’amministrazione irrogante di copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione e alla notificazione della violazione; ne consegue che il giudice, ove ritenga di convalidare il provvedimento opposto, deve motivare in ordine a tutti e tre i presupposti sopraindicati».
Corte di Cassazione, Sez. II, 21 gennaio 2008 n. 1246, in motivazione.
«Il concessionario non è legittimato passivo nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 689/1981 in quanto non è titolare della situazione sostanziale (i.e.: la pretesa sanzionatoria) dedotta nel giudizio di opposizione: la sua posizione è equiparabile a quella di un semplice adiectus solutionis causa».
Corte di Cassazione, Sezione I, 20 ottobre 2006 n. 22617.
«Questa S.C. osserva al riguardo che la giurisprudenza di questa Corte è ormai orientata verso una concezione oggettiva della responsabilità per danno da cosa. Basta il semplice rapporto di custodia a far sorgere tale responsabilità. Ai fini dell’art. 2051 c.c. è custode chi si trova in una relazione di fatto con la cosa che gli consente di prevedere e controllare i rischi ad essa inerenti. Si parla al riguardo di rischio da custodia e non di colpa nella custodia. Secondo un orientamento dottrinale nella responsabilità per rischi da custodia l’attribuzione della responsabilità è nei confronti del soggetto in posizione tale da poterne inserire il costo nel gioco dei prezzi. Il termine custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire la cosa, analogo a quello previsto per il depositario. La funzione della norma di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa porta ad escludere che il proprietario o chi si trova in una relazione diretta con la cosa sia necessariamente custode ed a ritenere che sia tale, invece, chi di fatto controlla le modalità di uso e di conservazione della cosa».
Corte di Cassazione, III Sezione, 6 agosto 2007 n. 17710 (in motivazione).
“E’ sulla base della figura di responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. che va decisa l’imputabilità delle conseguenze del fatto dannoso tutte le volte che per l’ente, cui è affidata la gestione del bene pubblico, non v’è l’oggettiva impossibilità di esercitare su di esso quel potere di governo, che in questo ambito si denomina custodia e che si sostanzia di tre elementi: il potere di controllare la cosa; il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata; quello infine di escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. Il giudice, dunque, non si può arrestare di fronte alla natura giuridica del bene od al regime od alle modalità del suo uso da parte del pubblico, ma è tenuto ad accertare in base agli elementi acquisiti al processo, se la situazione di fatto, che la cosa è venuta a presentare e nel cui ambito ha avuto origine l’evenienza che ha prodotto il danno, era nella custodia dell’ente pubblico”.
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Corte di Cassazione, Serzione III, 27 marzo 2007 n. 7403 (in motivazione).
“Invero, se pure deve ammettersi che il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto ed in virtù del principio dell’unità della giurisdizione, anche prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o anche altre parti e da esse desumere elementi di valutazione dei fatti sottoposti alla sua cognizione, occorre, tuttavia, che dette prove gli siano state indicate e di esse, ove se ne lamenti l’omesso esame in questa sede, siano riprodotti il tenore letterale degli atti e dei documenti in cui esse si sostanziano. Al di fuori dei casi di opponibilità dell’accertamento derivante dal giudicato, le conclusioni di altro giudizio tra parti diverse non possono essere per ciò solo acriticamente recepite in diversa controversia se non per il tramite della utilizzazione delle medesime prove con autonoma valutazione”.
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Corte di Cassazione, Sezione III, 29 marzo 2007 n. 7767 (in motivazione).
in tema di simulazione relativa parziale inerente ad una compravendita immobiliare, non è ammissibile inter partes la prova testimoniale in ordine all’ammontare del prezzo. Difatti, la prova per testimoni del prezzo dissimulato di una vendita immobiliare non riguarda un elemento accessorio del contratto, in relazione al quale non opera il divieto di cui all’art. 2722 cod.cic., ma un elemento essenziale, con conseguente applicabilità delle limitazioni in tema di prova previste da tale disposizione.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 26 marzo 2007 n. 7246.
“Merita invece accoglimento il quarto motivo, che concerne la denegata pronuncia in merito al chiesto risarcimento del danno morale subito dal defunto, come danno terminale, avvertito da chi, in condizioni di lucidità mentale, attende soccorsi che ritardano e sente venir meno la propria vita. Questa Corte in numerose sentenze ha considerato la particolare valenza del danno morale terminale o dello stesso danno biologico terminale sotto il profilo del danno psichico catastrofale. In questa sede viene in esame solo l’aspetto del danno morale, che è presente nel danno da reato per omicidio colposo, come danno evento, il cui credito matura nel tempo stesso in cui è inferta la lesione mortale. Conseguentemente ritiene questa Corte di dover aderire ai recenti arresti, costituiti dalle sentenze (Cassazione 11003/03, 3414/03, 11601/05;15760/06), che considerano la autonomia ontologica di tale danno, come lesione della integrità morale della persona, con la stessa valenza costituzionale di inviolabilità , onde la doverosÃtà dì una adeguata considerazione ai fini del riconoscimento della posta risarcitoria non patrimoniale e della sua trasmissibilità jure hereditatis”.
Corte di Cassazione, Sezione III, 22 marzo 2007 n. 6946.