ottenere il risarcimento per l’eccessiva durata di un processo (equa riparazione).

L’ordinamento italiano ha predisposto una speciale procedura (legge 24 marzo 2001 n. 89: c.d. legge Pinto) per ottenere il risarcimento del danno  derivante dall’eccessiva durata di un processo civile, penale o amministrativo. Più precisamente, la legge 89/2001 riconosce il diritto ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale derivante dalla violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa (art. 2).

Nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo e della Corte di Cassazione, la durata di un processo viene considerata ragionevole ove sia stata contenuta in tre anni per i processi di primo grado e in due anni per i giudizi di impugnazione. Laddove il processo abbia avuto una durata eccedente tale termine, scatta il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale (equa riparazione).

Il diritto al risarcimento prescinde dall’esito del processo: ciò vuol dire che può essere richiesto sia dalla parte vittoriosa sia da quella che è risultata soccombente.

L’introduzione della domanda di equa riparazione non influisce sul corso del processo eventulmente ancora in corso e abbisogna esclusivamente delle copie semplice degli atti iniziali (citazione, ricorso, comparsa di costituzione), dei verbali d’udienza e della sentenza (ove già emessa).

La legge prescrive che la domanda di equa riparazione debba essere proposta entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito irrevocabilmente il giudizio.

Lo Studio cura una considerevole mole di ricorsi per equa riparazione con ottimi risultati.

Maggiori informazioni possono essere richieste a info@morbinatilongo.it o fissando un appuntamento.

 

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