Una volta ricevuto il verbale di contestazione della sanzione amministrativa (multa) il cittadino ha sessanta giorni di tempo per attivare, alternativamente, la procedura amministrativa, attraverso il ricorso al Prefetto dal quale dipende gerarchicamente l’Autorità che ha disposto la sanzione, ovvero la procedura giurisdizionale, attraverso il ricorso al Giudice di Pace del luogo di commissione dell’infrazione contestata.
Il termine per il ricorso avverso la cartella esattoriale è invece ridotto a trenta giorni: il ricorso, in questo caso, è esclusivamente giurisdizionale e deve dunque essere proposto innanzi al Giudice di Pace. Per determinati tipi di vizi della cartella esattoriale l’opposizione va proposta nelle forme dell’opposizione all’esecuzione, il che esclude la necessità di rispetto di termini perentori.
E’ spesso possibile impugnare la cartella esattoriale anche senza che sia stato impugnato il verbale di contestazione della sazione amministrativa: ciò dipende dalla possibilità di individuare vizi specifici nella procedura di formazione del ruolo.
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