Barbara Morbinati, Preuso e registrazione della ditta, già pubblicata in Giustizia Civile, 1997, I, p. 2247.
Corte di Cassazione – Sez. 1 – 16 agosto 1996 n. 7584 – Pres. Corda – Est. Rordorf – P.M. Leo (concl. conf.)Â - X (avv. Di Giulio, Sanzo Stefanelli) c. Ditta Y (avv. Tartaglia, Bonea) (Cassa App. Lecce 8 aprile 1993).
Concorrenza (disciplina della) – Norme e segni distintivi – Confusione – Imprese con il medesimo oggetto operanti originariamente in ambiti territoriali diversi – Espansione dell’attività di un’impresa nel luogo ove era attiva l’altra – Confondibilità tra le rispettive ditte – Obbligo dell’imprenditiore che, nel regime precedente all’attuazione dei registro dell’imprese, abbia difatto utilizzato per secondo la denominazione, di modifìcarla od integrarla (c.c. 2564, 2598).
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In caso di imprese con il medesimo oggetto, operanti originariamente in ambiti territoriali diversi, e di successiva espansione dell’attività di una di dette imprese nella zona ove già era attiva l’altra, la confondibilità tra le rispettive ditte fa sorgere l’obbligo di modificare o integrare la propria denominazione a carico dell’imprenditore (individuale o agente in veste societaria) che, nel regime precedente all’attuazione del registro delle imprese, abbia di fatto utilizzato per secondo quella denominazione in relazione all’indicato oggetto dell’impresa, anche se in precedenza detta denominazione era stata adoperata dall’altro imprenditore solo in ambito territoriale diverso. Di conseguenza, alfine di stabilire se ed a quale dei due predetti imprenditori sia imputabile il compimento di atti di concorrenza sleale per l’uso di segni distintivi idonei a generare confusione, ai sensi dell’ art. 2598 n. 1, l’uso del segno distintivo in questione dev’essere considerato legittimo da parte dell’imprenditore che per primo l’abbia, anche se altrove, adoperato per l’esercizio della medesimo attività (principio enunciato ai sensi dell’art. 384 c.p.c.).Â
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 (Omissis). – Con il primo motivo di gravame la ricorrente, denunciando la violazione degli art. 2564 ss. e 2598 c.c., nonché un vizio di omessa motivazione dell’impugnata sentenza su un punto decisivo della controversia, si duole che la Corte d’appello abbia trascurato di rilevare che, quando W modificò la propria ditta adottando, in luogo della precedente denominazione “Lo scrigno”, quella di “Y”, la società X di Brindisi già da tempo esisteva ed aveva iniziato ad espandere la propria attività nel mercato di sbocco costituito, per essa, dall’area salentina. Avrebbe quindi errato, il giudice di merito, nel non tener conto di quanto al riguardo emergeva dal certificato della Camera di commercio, prodotto in giudizio dalla stessa società X: alla stregua del quale appariva evidente, secondo detta società , che quando essa società aveva ampliato il proprio raggio di azione sino all’area leccese, W adoperava la denominazione “Y” solo come insegna, e non ancora come ditta, onde era stata la modificazione della ditta da quest’ultima successivamente attuata a generare confusione con la denominazione sociale della ricorrente, e non certo viceversa.Â
   La doglianza, per le ragioni che saranno ora esposte, appare fondata. La Corte d’appello, premesso che l’attività svolta dalle due imprese in esame è, quanto all’oggetto, sostanzialmente identica ha rilevato che le denominazioni sotto le quali dette imprese operano sono idonee a generare confusione. La stessa Corte leccese ha poi osservato che, per potersi configurare una fattispecie di concorrenza sleale, pur in presenza d’imprese pressoché omonime ed operanti nello stesso ramo commerciale, occorre anche che dette imprese svolgano la loro attività nella medesima area. li che è incontestabile, non potendosi dare concorrenza (e tanto meno sleale) se non tra soggetti in competizione tra loro in un ben determinato mercato, alla cui definizione necessariamente contribuisce anche l’elemento territoriale. Dunque, non essendovi contestazione di sorta in ordine a queste valutazioni, che esclusivamente rientrano nell’ambito riservato al giudizio di merito, deve considerarsi un fatto ormai acquisito che tra le due imprese in questione sussiste attualmente un rapporto di concorrenza, in relazione al loro oggetto ed al territorio in cui operano, il cui corretto svolgimento è però compromesso dalla confondibilità dei rispettivi segni di denominazione. Stando cosi le cose, la questione da risolvere consisteva – e consiste – nello stabilire quali tra dette imprese abbia un titolo poziore, tale da legittimarla all’uso di quella denominazione e, per ciò stesso, da rendere illegittitno il contemporaneo utilizzo della medesima denominazione da parte dell’altra. Si desume infatti con assoluta chiarezza dal disposto dell’art. 2598, n. 1, c.c. che, nel conflitto tra due imprenditori i quali adoperino segni distintivi confondibili, in tanto è possibile imputare all’uno o all’altro un comportamento integrante gli estremi della concorrenza sleale, in quanto l’uso di quel segno, ad opera dell’uno o dell’altro, sia da considerare illegittimo. Orbene, all’indicato quesito la Corte d’appello ha dato una risposta essenzialmente basata sulla priorità temporale dell’uso della comune denominazione “Cisternino” nella specifica area territoriale (la zona leccese) in cui il conflitto si è manifestato. Così facendo, essa ha dunque per implicito ritenuto che fosse irrilevante, invece, accertare quale delle due imprese avesse per prima fatto uso di quella denominazione in assoluto. Ma questa impostazione non appare corretta. La norma cui occorre fare riferimento è quella dettata dall’art. 2564 c.c., la quale, disciplinando appunto il concorso tra ditte uguali o simili, che possano creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, impone (nel secondo comma) di integrare o modificare la propria ditta a quello tra i due imprenditori commerciali che l’abbia iscritta nel registro delle imprese in epoca posteriore.Â
   La circostanza che, al tempo delle vicende discusse in causa, il registro delle imprese non fosse stato ancora istituito (e fosse rimpiazzato, per la pubblicità relativa agli atti delle società commerciali, dai registri di cancelleria tenuti presso i tribunali, ai sensi dell’art. 100 disp. att. c.c.) non rende certo inapphcabile detta norma; ma semplicemente impone d’interpretarla nel senso che, per gli imprenditori cui allora non era consentito l’accesso ai mezzi di pubblicità in essa previsti (o alle forme di pubblicità equivalenti, contemplate dalla citata disposizione di attuazione), la priorità nell’uso della ditta debba essere accertata in punto di fatto. La prevalenza, cioè, va accordata a quello tra detti imprenditori che, in concreto, abbia per primo utilizzato la ditta in contestazione: e ciò, evidentemente, anche nel caso di conflitto con altro imprenditore operante in veste societaria (e quindi abilitato a servirsi della pubblicità prevista per le società commerciali), non sembrando amrnissibile che il ritardo nell’istituzione dei registro delle imprese possa risolversi nel sacrificio generalizzato dei diritti degli imprenditori individuali nei confronti di quelli collettivi. Ciò posto, occorre ora considerare che l’accennato criterio della priorità nell’uso imprenditoriale – destinato a trovare applicazione solo in caso d’imprenditori operanti nel medesimo settore commerciale e nella medesima zona territoriale – si presta a letture diverse, a seconda che venga in evidenza, appunto, l’oggetto o il luogo di esercizio dell’impresa. Sotto il primo profilo, non pare dubbio che l’obbligo di differenziazione della propria ditta sorga in capo a quello tra i due soggetti che per secondo abbia iniziato ad utilizzare la stessa o analoga ditta in relazione ad un impresa avente uguale oggetto. Non è, dunque, la priorità dell’uso della ditta in assoluto a fungere da elemento risolutore, bensì la priorità in relazione ad un determinato oggetto d’impresa. La ditta, infatti, è il nome con cui l’impresa opera, e, se è vero che questa non niuta identità né natura sol perché eventualmente modifichi il proprio oggetto, è non meno vero che la legge prevede debba esser data pubblicità anche a tale oggetto: onde è ragionevole dedurne che, nel sistema di pubblicità legale concepito dal legislatore, la priorità derivante dall’iscrizione di una certa impresa nel registro, con una determinata ditta e per un determinato oggetto, valga ad assicurare la priorità a chi per primo abbia iscritto quella ditta solo in rapporto a quell’oggetto. E, dunque, anche nel regime antecedente all’istituzione di detto registro, è da ritenere che il diritto di priorità derivante dall’aver usato per primo di fatto una certa denominazione imprenditoriale possa valere soltanto in relazione all’oggetto per conseguire il quale quella denominazione sia stata effettivamente adoperata (o, se del caso, in relazione alle ulteriori naturali estensioni già potenzialmente insite in quell’oggetto).Â
Le cose stanno però diversamente per quel che riguarda il secondo dei due profììi dianzi considerati. Ove si abbia riguardo al luogo di svolgimento dell’attività d’impresa – come la più attenta dottrina ha rilevato – non è l’imprenditore che per primo abbia in quel luogo operato ad aver diritto di priorità nell’uso della ditta, bensì colui che per primo (sempre, s’intende, in relazione al medesirno oggetto) abbia in assoluto utilizzato il contestato segno per contraddistinguere la propria impresa. A differenza di quel che accade per l’oggetto, infatti, il luogo ove l’attività è destinata ad esplicarsi non connota in alcun modo l’impresa, né si riflette sulla pubblicità ad essa relativa. L’impresa, insomma, nasce con un determinato oggetto, il quale però può essere, almeno potenzialinente, perseguito in qualsiasi ambito territoriale. perché l’indicazione della sede contraddistingue il luogo ove si trova il centro decisionale dell’impr,esa, ma non ne circoscrive assolutamente la sfera d’azione. Fd allora, l’espressione adoperata dal secondo comma del citato art. 2564, in forza della quale la confondibilità delle ditte impone la rnodificazione o l’integrazione del segno distintivo ” a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore “, per quel che riguarda il profilo territoriale ora in esame, va intesa in termini letterali: ossia nel senso che l’iscrizione determina la priorità nell’uso della ditta nei riguardi di chiunque pretenda di adoperare una ditta analoga iscritta successivamente, indipendentemente dal luogo in cui ciò avvenga. Né potrebbe, del resto, essere altrimenti, perché il sistema di pubblicità incentrato sul registro delle imprese ha carattere nazionale, pur essendo attuato mediante iscrizioni da eseguirsi in uffici dislocati in ambito locale e secondo un criterio di collegainento che fa leva sull’ubicazione della sede dell’inipresa. Gli effetti di tale pubblicità non sono, quindi, limitati al solo ambito territoriale su cui si estende la competenza anmunistrativa dell’ufficio presso il quale una determinata iscrizione è stata eseguita, e neppur potrebbe di certo sostenersi che, per operare al di fuori di tale ambito, l’imprenditore sia obbligato ad istituire ed iscrivere altrettante sedi secondarie dell’impresa per ogni diversa zona in cui egli intenda agire.Â
   Se ciò è vero, ne consegue però che, anche in difetto di attuazione del sistema pubblicitario facente leva sul menzionato registro delle imprese e per le stesse ragioni di equivalenza di tutela dell’imprenditore individuale rispetto a queúo- societario, cui già dianzi s’è fatto cenno, la priorità nell’uso di una determinata ditta, in rapporto all’utilizzazione che del medesimo (o analogo) segno distintivo altri faccia nell’esercizio di un’irnpresa avente lo stesso oggetto, dev’essere verificata in termini assoluti e non, invece, con riferimento soltanto all’ambito territoriale nel quale il conflitto è divenuto attuale. L’impugnata sentenza, non avendo segiiito questo criterio di giudizio, va dunque cassata, restando in ciò assorbiti tutti gli altri rilievi critici formulati dalla società ricorrente, nonché l’intero secondo motivo di ricorso. La causa, pertanto, dev’essere rinviata ad altra sezione della medesima Corte d’appello, che giudicherà attenendosi al seguerite principio: ” In caso di imprese con il medesimo oggetto, operanti originariamente in ambiti territoriali diversi, e di successiva espansione dell’attività di una di dette imprese nella zona ove già era attiva l’altira, la confondibilità tra le rispettive ditte fa sorgere l’obbligo di modificare o integrare la propria denominazione a carico dell’irnprenditore (individuale o agente in veste societaria) che I nel regime precedente all’attuazione dei registro delle imprese, abbia di fatto utilizzato per secondo quella denominazione in relazione all’indiirato oggetto dell’impresa anche se in precedenza detta denominazione era stata adoperata dall’altro imprenditore solo in un ambito territoriale diverso. Di conseguenza, al fine di stabilire se ed a quale dei due predetti irnprenditori sia imputabile il compirnento di atti di concorrenza sleale per l’uso di segni distintivi idonei a generare confusione, ai sensi dell’art. 2598 n. 1, c.c., l’uso del segno distintivo in questione dev’essere considerato legittimo da parte dell’imprenditore che per primo l’abbia, anche se altrove, adoperato per esercizio della medesima attività (Omissis).
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Preuso e registrazione della ditta. La sentenza in epigrafe, a parere della scrivente, seppure conforme al dettato normativo, interpreta in maniera eccessivamente letterale la norma di cui all’art. 2564 secondo comma, c.c. Secondo il principio di diritto enunciato dalla sentenza, in caso di confondibilità fra ditte si impone la modificazione o l’integrazione del segno distintivo a carico di chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore. L’iscrizione nel registro delle imprese determina la priorità nell’uso della ditta nei riguardi di chiunque pretenda di adoperare una ditta analoga iscritta successivamente indipendentemente dal luogo in cui ciò avvenga. Una pronuncia della Suprema Corte (Cass. 21 luglio 1954 n. 2622) ha affermato che ” l’imprenditore che abbia usato di fatto, pur non avendo iscritto nel registro delle imprese, una denominazione uguale o simile a quella usata dopo di lui da altro imprenditore che però l’abbia iscritta per primo, non può avvalersi della presunzione di conoscenza da parte dei terzi dell’uso di quella denominazione, perché di tale presunzione beneficia solo chi abbia provveduto all’iscrizione, ma può provare che i terzi e quindi anche l’imprenditore che ha iscritto per primo la ditta uguale o simile ne avevano avuto ugualmente conoscenza “, riconoscendo quindi spazio di tutela attraverso il preuso e la conoscenza dei terzi. In questo senso si è peraltro mosso anche il legislatore comunitario (Direttiva n. 891104 C.E. del 21 dicembre 1988 recepita in Italia dalla nuova legge marchi d.lgs. 4 dicembre 1992 n. 480 emanata in applicazione della delega contenuta nell’art. 62 della l. 19 febbraio 1992 n. 142) in materia di marchio 2. L’art. 17, lett. e), legge marchi r.d. 929/42, al fine di risolvere il conflitto tra imprenditori che utilizzano marchi simili, richiama la notorietà del segno della ditta o della ragione sociale e non la registrazione prioritaria. L’art. 2564 c.c., invece, distingue due casi per l’ipotesi di conflitto tra imprenditori che utilizzano ditte simili o confondibili. Uno è il caso di imprese commerciali soggette a registrazione, in cui l’obbligo di integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta successivamente nel registro dello-. imprese (ed è alppunto il caso della sentenza in conunento).Â
   L’altro caso è quello delle imprese non commerciali o di quelle commerciali non soggette a registrazione, in cui prevale l’uso di fatto della ditta. Seguendo l’interpretazione data dalla Corte, nella sentenza in commento, tutela è riconosciuta esclusivamente alla ditta (non più anche rispetto all’uso, ma solo ed esclusivamente) in relazione alla priorità di iscrizione del registro delle imprese della stessa. Mentre, se, secondo l’art. 2564, primo comma, c.c., si richiama l’uso della ditta come parametro per la fattispecie costitutiva della ditta e quale presupposto per la tutela della stessa, si dovrebbe considerare questo elemento prevalente rispetto a quanto previsto dall’art. 2564, secondo comma, c.c., ossia la registrazione. L’impostazione della pronuncia in esame suscita diverse perplessità : in punto di tutela dell’utilizzatore della ditta, quindi sul diritto d’uso della stessa; in punto di tutela dei terzi consumatori, per i quali si genera confondibilità ; in punto di interpretazione uniforme del dettato legislativo sul marchio d’impresa. Ritengo invece che il criterio fondamentale sia quello dell’uso: è il caso di conflitto fra impresa soggetta a registrazione ma non iscritta e impresa non soggetta a registrazione ma che utilizza la ditta, che si potrebbe risolvere solamente attraverso la priorità dell’uso. Soluzione adottata anche dal legislatore in tema di marchio. Ciò anche in considerazione del fatto che, sia il marchio sia la ditta, hanno come comun denominatore la capacità distintiva che debbono avere elo fornire verso l’estemo. Il legislatore comunitario (Direttiva n. 89/104 C.E. del 21 dicembre 1988), conferisce la massima importanza alla situazione di fatto quale risulta al momento del giudizio della rilevanza del marchio, piuttosto che alla registrazione del marchio stesso. In altre parole, anche per il marchio comunitario si conferisce importanza all’uso del segno e all’avvalersi del suo significato nel teinpo (art. 47-bis legge marchi in tema di secondary meaning – notorietà successiva alla registrazione). La novità introdotta dalla disciplina del marchio comunitario non dipende dalla registrazione, ma dall’utilizzo del segno e dalla capacità di distinzione, sia uso locale o nazionale.Â
   In caso di notorietà dei segno preesistente (ma non registrato), se essa si estende su un’ampia fascia di territorio, determina la mancanza di novità dei marchio successivo. Viceversa, se il segno ha un uso e una capacità distintiva solo locale, il suo usa non toglie il carattere di novità al marchio. Quindi per la normativa della legge marchi il preuso del marchio non registrato lo rende tutelabile ed efficace, rispetto ad un marchio registrato anteriormente o successivamente. Orbene, applicando le conclusioni cui è giunta la sentenza in epigrafe, mentre la ditta preusata non permette al marchio di essere considerato “nuovo”. Nel caso di più ditte, seppure una di esse preusata, ma non iscritta nel registro delle imprese per prima, non riceverebbe tutela rispetto ad altra ditta che per prima è stata iscritta nel registro delle imprese. Se trasferiarno questa interpretazionie dal preuso del marchio di fatto alla tutela della ditta, si potrà riconoscere una tutela più vicina alle esigenze reali dell’utilizzazione della ditta come segno distintivo e del comsumatore in punto di confondibilità della provenienza del prodotto. Tornando all’argomento trattato dalla sentenza, la legge marchi lo risolve con l’art. 17 lett. c): il quale disponeche, in caso di conflitto fra ditta ragione sociale o denominazione sociale ed insegna, sia determinante il preuso. L’uso e la conseguente notorietà sono i parametri sono i parametri risolutivi e non la registrazione. Si deve, secondo la scrivente, agganciare quindi la ditta all’uso della stessa come fonte costitutiva del diritto alla ditta per qualsiasi tipo di imprenditore sia o meno soggetto a registrazione. La notorietà conseguita dal segno in seguito all’uso permette di riconoscere tutela alla ditta. Questo richiamo alla normativa della legge marchi mi è parso necessario per valutare analogicamente il caso della sentenza in commento, relativa a due ditte operanti in aree territorialmente diverse, ma con lo stesso oggetto. Nella sostanza e di fatto, quando la X. ha esteso la sua area di operatività nella zona di Lecce, già veniva usata tale denominazione da altra ditta. In altre parole applicando alla denominazione, inteso in senso di spendita del segno distintivo da parte dell’imprenditore, il riferimento al preuso della stessa in una determinata zona, sarebbe stata tutelata la ditta, come è tutelato il preuso del marchio nella nuova normativa della legge marchi. Riferendo invece la tutela della ditta alla mera registrazione, si rende asettico e indifferente il dettato normativo. In riferimento al conflitto di interssi tra imprenditori che utilizzano ditte simili, si deve far friferimento all’uso e non alla registrazion, intes o il primo come priorità dell’uso. Se si fa prevalere la norma sulla registrazione come ha fatto la sentenza in commento, avremmo una tutela normativa indifferente al caso concreto e in contraddizione con la legge marchi; facendo prevalere l’uso avremmo invece una tutela per gli imprenditori più vicina alla realtà concreta.Â
   Vi è in ogni caso da rilevare che con al l. n. 580 del 29 dicembre 1993 è stato attuato il registro delle imprese, incardinato su base nazionale presso ogni camera di commercio. Il precedente regime, in base a quanto previsto dallo stesso art. 2564, secondo comma, c.c. era limitato agli imprenditori soggetti all’iscrizione della società ai sensi degli art. 100 ss. disp. att. c.c., ossia agli imprenditori che avevano la qualifica e la forma giuridica di società . La nuova legge prevede un ambito più esteso per l’iscrizione nel registro delle imprese, ricomprende tutte le ditte di tutti i tipi e tutti gli imprenditori (individuali, agricoli, società , consorzi, enti pubblici con attività economica, anche se per ognuno sarà attuato un apposito registro ed è prevista anche la trascrizione delle cessioni d’azienda). Senza entrare nel dettaglio è certamente da valutare come potrà essere successivamente l’influenza di tale ufficio rispetto alla previsione dell’art.2564 c.c.. Secondo la scrivente all’iscrizione nel registro delle imprese rispetto alle persone giuridiche e fisiche che si iscrivono, non si può non riconoscersi un mero valore dichiarativo e conoscitivo rispetto ai terzi. L’opinione della scrivente è quella di tutela della ditta con riferimento al preuso della stessa indipendentemente dalla priorità della registrazione. In tal modo rimaniamo in un ambito di tutela omogeneo e coerente con la disciplina del marchio. A parere di chi scrive la questione affrontata dalla sentenza in epigrafe poteva essere risolta nel senso che il preutente della ditta che non ha effettuato la registrazione e/o l’ha effettuata successivamente all’altro, non è obbligato a modificare o integrare la ditta se può provare che la ditta iscritta per prima, oltre ad operare in altro territorio, quando si è estesa era a conoscenza dell’esistenza della ditta in loco.Â
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