Mauro Longo, L’omologazione del lodo, già pubblicata in Rivista dell’Arbitrato, 1994, p. 175.
1. - Tipo di lodo omologabile.
2. - Competenza del pretore e conseguenze dell’omologazione da parte di giudice incompetente.
3. - Termine di deposito.
4. - Legittimati al deposito.
5. - Documenti da depositare con il lodo.
6. - Poteri di accertamento del pretore.
7. - Impugnazione del decreto del pretore.
8. - Erronea omologazione di lodo irrituale.
9. - Efficacia dell’omologazione.
10. - Natura del procedimento di omologazione.
1.- Tipo di lodo omologabile. Il solo lodo rituale può essere omologato (fra tante, Cass., 8 febbraio 1988, n. 1341; Cass., 20 settembre 1984, n. 4834; Cass., 19 ottobre 1963, n. 2784, in Giust. civ., 1964, I, 87). Sotto la previgente legge la dispensa dall’obbligo di deposito, contenuta nell’accordo compromissorio, veniva ritenuta “rilevante elemento per qualificare come irrituale l’arbitrato previsto dalle parti” (Cass., 8 febbraio 1988, n. 1341). Peraltro, Cass. 23 ottobre 1980, n. 5722 (in Giur. it., 1982, I, I, 410, con nota contraria di Ferina, Sulla validità e sugli effetti della clausola di esonero dal deposito del lodo arbitrale) aveva statuito che, quando dal contenuto delle clausole contrattuali e dalla finalità che le parti hanno inteso perseguire, risulta la comune intenzione delle parti stesse di prevedere un arbitrato rituale, la dispensa dal deposito del lodo “è di nessun effetto, con la conseguenza che, rimanendo valida la volontà delle parti intesa a dar vita ad un arbitrato rituale, il deposito dovrà ugualmente essere effettuato perché il pretore dia il suo exequatur” (si veda anche Cass., 14 marzo 1963, n. 637, in Giust. civ., 1963, I, 1313 che riconosce alla dispensa dal deposito il valore di “indicatore” di arbitrato inituale, quando si sia preventivamente accertato che la clausola non sia stata dettata per conseguire fini illeciti; nello stesso senso, App. Firenze, 25 gennaio 1952, in Giur. it., 1953, 1, 2, 69). La questione dell’individuazione del lodo omologabile aveva importanza anche perché la giurisprudenza escludeva l’ammissibilità dell’impugnazione ex art. 828 c.p.c. avverso il lodo non omologato (Cass., 29 ottobre 1992, n. 11761 cit.; Cass., 19 marzo 1991, n. 2931; Cass., 29 novembre 1989, n. 5205, in Foro it.,.1990,I, 1427; Cass., 22 aprile 1989, n. 1929, in Giust. civ., 1989, I, 2072 e Foro it., 1990, I, 956; App. Torino, 2 maggio 1991, in Riv. giur. piemontese, 1991, 315; App. Palermo, 17 luglio 1990, in Temi siciliana, 1990, 331; Cass., Sez. Un., 9 giugno 1986, n. 3835, in Foro it., 1986, I, 1525; App. Roma, 23 giugno 1986, in Giust. civ., 1986, i, 2912, con nota critica di Fazzalari, Omologazione del lodo e azione di nullità , App. Genova, 3 gennaio 1986, in Foro it., 1986, i, 1987 e Rass. arb., 1985, 251 con nota Punzi e Ricci; Cass., 24 marzo 1982, n. 1869). La questione relativa all’impugnazione del lodo non ancora omologato è stata risolta con “un tratto di penna del legislatore” il quale, con l’art. 19 della legge 5 gennaio 1994, n. 25, ha espressamente prescritto che “i mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito de lodo ” (art. 827, comma 2, c.p.c.). Siffatta innovazione da luogo a un’implicazione sistematica di notevole interesse: quella riguardante la possibilità di una omologazione ” implicita ” o “incidentale”. Per vero, quando l’impugnazione per nullità avverso il lodo risulta definitivamente respinta, il lodo non necessita più dell’omologazione, stante la maggior pregnanza dell’esame compiuto –in sede giurisdizionale- dal giudice dell’impugnativa (maggiori ragguagli in Fazzalari – Briguglio – Marengo, La nuova disciplina dell’arbitrato, Milano, 1995, 169 ss.).
2.- Competenza del pretore e conseguenze dell’omologazione da parte di giudice incompetente.Territorialmente competente alla pronunzia di omologazione del lodo è il pretore nella cui circoscrizione è stata allocata la sede dell’arbitrato. Modifìcazione, questa, introdotta dall’art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 25, giacché il vecchio testo dell’art. 825, comma 2, c.p.c. attribuiva tale competenza al pretore del luogo ove il lodo era stato deliberato. La differenza incide a monte, conferendo alle parti o, in difetto, agli arbitri, il potere di “scegliere” il giudice dell’omologazione, fissando nella sua circoscrizione la sede dell’arbitrato, ma non spiega effetti sulla natura del procedimento e sulle conseguenze di questa in punto di competenza. Invero, stante la natura di giurisdizione volontaria del procedimento de quo (infra) la competenza territoriale ha natura funzionale e, pertanto, essa è inderogabile. Si sono tuttavia espresse nel senso della derogabilità della competenza del pretore, Trib. Tortona, 9 novembre 1979, in Arch. civ., 1980, 486, Trib. Palermo, 6 maggio 1955, in Foro it., 1955, 127). Ove esattamente si ritenga inderogabile la competenza del pretore, il titolo esecutivo costituito dal lodo omologato da pretore incompetente è inefficace e siffatta inefficacia può essere dichiarata anche dal giudice adito in sede di opposizione all’esecuzione (Cass., 5 marzo 1988, n. 2305, in Rep. Foro it., 1988, voce Esecuzione forzata in genere, n. 19; Trib. Monza, 20 maggio 1993, in Foro it., 1993, I, 1986 e Giust. civ., 1993, I, 2843 con nota Murra, Procedimento di omologazione del lodo arbitrale ed incompetenza del giudice adito).
3.- Termine di deposito. La novella del 1994 ha eliminato, dal testo dell’art. 825 c.p.c. il riferimento al termine annuale di deposito. Prima della riforma del 1983, sulla base dell’art. 829, comma 2, n. 5 c.p.c. – che prevedeva appunto, quale motivo di nullità , il mancato deposito del lodo – si riteneva che il mancato deposito nel termine (allora di cinque giorni) rendesse tout court giuridicamente inesistente il lodo, per ” mancata osservanza delle norme processuali inderogabili che lo riguardano ” sicché la parte poteva dar corso ad un nuovo giudizio in primo grado (Cass., 10 gennaio 1980, n. 187, in Giust. civ., 1980,I, 562). Altre decisioni si limitavano ad escludere che il lodo non depositato nel termine potesse far venire ad esistenza la sentenza arbitrale (Cass., 28 febbraio 1964, n. 45 8, in Foro pad., 1964, I, 404 e Foro it., 1964, I, 1293; Cass., 22 ottobre 1959, n. 2027, in Foro it., 1960,I, 623; Cass., Sez. Un., 9 maggio 1956, n. 1505, in Foro it., 1956, I, 847. Si veda infra per le conseguenze di tale impianto normativo sull’efficacia del lodo). La riforma del 1983 aveva prolungato ad un anno il termine per il deposito, eliminando il richiamo a nullità per mancato deposito. La giurisprudenza aveva poi precisato che siffatto termine non era soggetto a sospensione nel periodo feriale (Trib. Roma, 5 gennaio 1988, in Riv. dir proc., 1988, n. 538, con nota Tarzia, Sospensione feriale del termine per il deposito del lodo arbitrale?) giacché il riferimento della legge 7 ottobre 1969, n. 742 alle ” giurisdizioni ordinarie e amministrative ” non ricomprende i procedimenti arbitrali. Alcune decisioni, sotto il vigore della legge del 1983, avevano statuito che la pendenza del termine annuale per il deposito escludesse la possibilità di proporre l’impugnazione negoziale del lodo (Trib. Milano, 14 luglio 1986, in questa Rivista, 1986, 190 ed in Giur merito, 1987, 312, nota Punzi, Sull’inammissibilità dell’impugnazione immediata con le azioni c.d. negoziali del lodo arbitrale non dichiarato esecutivo). Quanto al lodo parziale, è da segnalare la decisione che ne richiedeva il deposito entro il termine annuale dalla pronuncia, a prescindere dalla decisione definitiva (Trib. Roma, 14 luglio 1986, in Foro it., 1986, I, 3139), in contrasto con l’indirizzo giurisprudenziale dominante il quale, sul presupposto dell’inscindibilità dei lodo, riteneva che il lodo parziale potesse essere depositato solo contestualmente al lodo definitivo e nel termine stabilito per quest’ultimo (si veda: Cass., 9 novembre 1988, n. 6021, in Foro pad., 1990, 5; Cass., 9 giugno 1986, n. 3835, in Foro it., 1986, I, 1525).
4.- Legittimati al deposito. Vigente l’art. 825 c.p.c. nel testo anteriore alla riforma del 1983, era obbligo degli arbitri provvedere al tempestivo deposito del lodo, con conseguente responsabilità per il caso di omissione (App. Genova, 21 aprile 1958, in Mass. Giust. civ., 1958, 19 e in DEODATO – MIGLIORISI, Codice dell’arbitrato, Milano, 210). La norma attuale, derivante dalla novella del 1983, conferisce alla parte l’onere di depositare presso la cancelleria del giudice competente il lodo del quale si vuole ottenere l’omologazione, ma è stata tuttavia interpretata da alcuni giudici di merito come non escludente la possibilità che il deposito avvenga per mezzo dell’arbitro che ha pronunciato il lodo, o di chiunque vi abbia interesse (App. Cagliari, 23 giugno 1984, in Riv. Giur. sarda, 1986, 8). Con più attenzione al dato letterale espresso dalla norma, tuttavia, il pretore di Parma (14 giugno 1983, in Rass. Arb., 1984, 28) ha escluso la legittimazione degli arbitri al deposito del lodo. Resta ammissibile, comunque, il deposito attraverso un soggetto munito di mandato ad hoc (App. Torino, 15 luglio 1985, in Società , 1986, 156). Ove il deposito sia stato effettuato da falsus procurator è stata ritenuta ammissibile – in sede di reclamo ex art. 825, ult. comma, c.p.c. avverso il provvedimento pretorile che ha esattamente negato l’omologazione – la ratifica dell’operato del falsus procurator stante l’applicabilità , in consimili fattispecie, delle regole generalmente elaborate in tema di rappresentanza sostanziale nel processo (Trib. Vallo della Lucania, 23 maggio 1991, in questa Rivista, 1992, 699, con nota BRIGUGLIO, Osservazioni in tema di deposito del lodo a mezzo di rappresentante).Â
5.- Documenti da depositare con il lodo. Stabilisce l’art. 825, c.p.c. che, assieme al lodo del quale si richiede l’omologazione, deve essere depositato in originale l’atto di compromesso o l’atto che contiene la clausola compromissoria o la copia conforme degli stessi. La nonna portata dall’art. 825, c.p.c., nel testo anteriore alla riforma del 1994, prevedeva esclusivamente il deposito degli atti in originale, ma la giurisprudenza aveva reso il precetto piuttosto elastico, stabilendo la non ecessarietà del deposito del compromesso o dell’atto contenente la clausola compromissoria (Cass., 4 agosto 1963, n. 1870, in Mass. Giust. civ., 1965, 962; Cass., 5 ottobre 1963, n. 2650, in Giust. civ., 1963, I, 2547 e in Foro it., 1963, I, 1876; Cass., 19 giugno 1954, n. 2114, in Giur it., 1955, I, I, 159 e Cass., 3 ottobre 1953, n. 3159, ivi 1955, I, 160, con nota VECCHIONE, Questioni in tema di arbitrato) quando fosse stato possibile ricavare aliunde i dati che avrebbero dovuto essere rinvenuti nei predetti documenti. La rifonna del 1994 ha eliminato in radice gran parte delle questioni derivanti dall’omesso deposito dei documenti, consentendo il deposito di copia conforme di tali atti. L’art. 825 c.p.c., nel testo anteriore alla riforma del 1983, prevedeva altresì il deposito dei quesiti sottoposti agli arbitri. La giurisprudenza, tuttavia, aveva escluso che dal mancato deposito dei quesiti derivasse un vizio della sentenza arbitrale tale da giustificare l’impugnazione per nullità (Cass., 9 luglio 1976, n. 2601, in Foro it., 1976, I, 2366; Cass., 19 giugno 1954, n. 2114, in Giur. it., 1955, I, I, 159, con nota critica di Vecchione, Questioni in tema di arbitrato). Giova segnalare che la tesi, allora sostenuta da alcuni Autori, circa l’obbligo di deposito, sotto pena di nullità , del compromesso (o della clausola compromissoria) e dell’atto contenente i quesiti posti agli arbitri, veniva fatta derivare dal disposto dell’art. 829 c.p.c. che comminava la nullità del lodo ove questo non fosse stato depositato tempestivamente. Motivo testuale già allora revocabile in dubbio (e respinto dalle decisioni ora richiamate) e ormai superato dall’attuale lezione dell’art. 829 c.p.c. Ancora, già sotto il vigore del testo originario dell’art. 825 c.p.c., non v’era l’obbligo, per le parti, di depositare la documentazione relativa alla nomina degli arbitri (App. Torino, 15 marzo 1950, in Foro pad., 1950, I, 634); la documentazione prodotta dalle parti nel procedimento arbitrale e gli atti istruttori (Cass., 3 ottobre 1953, n. 3159, in Giur it., 1955, I, I, 159, con nota di Vecchione, Questioni in tema di arbitrato); le ordinanze emesse durante il corso del procedimento (Cass., 20 aprile 1950, n. 1046, in giur it., 1951, I, I, 236).
6.- Poteri di accertamento del pretore. E’ piuttosto frammentario il ventaglio di decisioni che riguardano l’ambito e i limiti di cognizione del pretore nel procedimento in parola. In linea di massima, il pretore dovrà solo verificare ” l’esistenza nella “sostanza” di un lodo e non di un parere oppure di un lodo irtituale, al di là dell’aspetto formale con cui esso è manifestato ” (Cecchiella, L’arbitrato, Torino, 195. Nello stesso senso Cass., 7 dicembre 1950, n. 2687, in Riv. dir proc., 1951, 11, 157 con nota Furno, Appunti in tema di arbitramento e di arbitrato). Un’interessante decisione ha stabilito che resta preclusa al pretore la qualificazione del lodo, quando di essa si siano fatti carico gli arbitri, qualificando il lodo medesimo nel contesto della decisione: in tal caso, infatti, il giudice dell’exequatur è vincolato a tale decisione. (Si veda Trib. Milano, ord. 7 ottobre 1994, in questa Rivista, 1995). Sostanzialmente nello stesso senso, Trib. Roma, 19 febbraio 1992, n. 2439 (in questa Rivista, 1993, 457, con nota De Palma, Note in tema di impugnazione e di esecuzione del lodo arbitrale erroneamente qualificato dagli arbitri come rituale), la quale ha escluso che il giudice, adito in sede di opposizione all’esecuzione, possa rimettere in discussione la qualificazione espressamente conferita al lodo dagli arbitri. i è statuito che il pretore non può verifìcare la validità dei poteri per conferire l’incarico agli arbitri, la validità della nomina e dell’accettazione degli arbitri né delle proroghe concesse dalle parti (Cass., 9 novembre 1960, n. 2990, in Giust. civ. Mass., 1960, 1159; App. Torino, 15 marzo 1950, in Foro pad., 11, 25; App. Genova, 15 febbraio 1949, in Foro pad., 1949, 243), il che, oltre che per motivi di ordine sistematico circa la natura del procedimento pretorile, deriva dall’aver escluso la necessità del deposito dei correlativi atti (cfr. supra). E’ stato altresì escluso – ma siffatta conclusione lascia perplessi – che il pretore possa accertare la legittimazione del depositante (Trib. Vallo della Lucania, 23 maggio 1991, in questa Rivista, 1992, 699, con nota di Briguglio, cit.). Tali limiti alla cognizione del pretore sono stati compendiati in una pronuncia a mente della quale il pretore non può ” verificare la sussistenza del potere di rappresentanza delle parti che hanno stipulato il patto compromissorio, l’osservanza delle norme relative al procedimento di nomina degli arbitri e la formulazione dei quesiti ( .. ) essendo l’indagine del pretore limitata al raffronto esteriore dell’identità giuridica dei compromittenti e delle parti de procedimento arbitrale ” (Cass., 9 luglio 1976, n. 2601, cit. Nello stesso senso già App. Genova, 15 febbraio 1949, cit.). Questi ultimi elementi dovranno essere desunti anche dal semplice lodo, ove si aderisca alla tesi che non ritiene comunque necessario il deposito della documentazione richiesta dall’art. 825 c.p.c., nel caso gli elementi ordetti siano rilevabili aliunde. Ciò posto, è probabile che il pretore non possa rifiutare l’omologazione quando, dallo stesso lodo, emerga che ha ricoperto la funzione di arbitro una persona giuridica o una delle parti dello stesso processo arbitrale, giacché l’accertamento della violazione del divieto di siffatte investiture (si veda, quanto all’arbitro persona giuridica, Cass., 18 agosto 1962, n. 2594, in Giust. civ., 1963, 1, 49; quanto all’arbitro-parte, Cass., Sez. Un. 13 maggio 1963, n. 1178, in Giust. civ., 1963, I, 1533) sembra rientrare nella cognizione del giudice dell’impugnazione ex art. 829 c.p.c. Altre decisioni, rispetto a quelle ora citate, hanno in più parti ampliato lo spettro dei poteri cognitivi esercitabili dal pretore. Sicché, ad esempio e quanto alla struttura del lodo, si è sostenuto che il pretore dovesse verificare la sussistenza della motivazione (Cass., 27 giugno 1962, n. 1661, che addirittura conferisce al pretore il potere di verifìcare la sufficienza della motivazione, e cioè di cogliervi la ratio decidendi) e della parte dispositiva (Cass., 12 marzo 1953, n. 61 1, in Giur it., 1953, I, I, 880, con nota di Vecchione, Inesistenza giuridica del lodo per mancanza del dispositivo e per difetto dell’animus decidendi). Decisioni, queste, che trovavano linfa nel previgente testo della norma, la quale al deposito del lodo affiancava quello dei quesiti posti agli arbitri (si veda, in dottrina, ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, IV, Napoli, 1964, sub art. 825; Vecchione, L’arbitrato nel sistema del processo civile, Milano, 1971, 609). Nessun dubbio, tuttavia, che esorbiti dalle attribuzioni del pretore il giudizio circa la congruità ed esattezza della motivazione del lodo (Cass., 19 giugno 1954, n. 2214, in Giur it., 1955, I, I, 159 nt. Vecchione, cit.; Trib. Milano, 29 aprile 196 I, ivi, 1962, I, 2, 16; Cass., 4 agosto 1965, n. 1870, n Rep. Foro it., 1965, voce Arbitrato, n. 72). Considerato, poi, che la riforma del 1983 ha espunto dal testo della norma l’onere di deposito dei quesiti sottoposti agli arbitri, si deve concludere che siffatta indagine non è più, neanche teoricamente, possibile. Sempre in punto di verifìca dei requisiti ” strutturali ” del lodo, la suprema Corte ha (incidentalmente) stabilito che il pretore non può accertare la mancanza, in uno dei due originali del lodo consegnati alle parti, dell’indicazione della data e del luogo di ultima sottoscrizione, perché trattasi di vizio da far valere nelle forme dell’impugnazione per nullità ex art. 829 c.p.c. (Cass., 19 maggio 1986, n. 3322, in Giust. civ.,. 1987, I, 2363). La conclusione può essere condivisa nella misura in cui non si estenda agli elementi che consentono al pretore di verificare la propria competenza (funzionale e, pertanto, inderogabile). Dovrà quindi emergere, dal lodo o dai documenti di cui la norma richiede il deposito (compromesso o clausola compromissoria), la sede dell’arbitrato.
7.- Impugnazione del decreto del pretore. Il decreto di omologazione non è reclamabile, giacché la sentenza arbitrale che ne deriva potrà essere adeguatamente controllata attraverso le impugnazioni di cui agli artt. 827 e ss. c.p.c. A mente dell’ult. comma dell’art. 825 c.p.c., avverso il decreto del pretore che nega l’esecutorietà del lodo è ammesso reclamo mediante ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile. Il testo anteriore alla riforma del 1994 attribuiva la competenza a conoscere del reclamo al presidente del tribunale, e non v’era cenno al procedimento camera di consiglio. Per mezzo della nota teoria degli ” effetti sostanziali di sentenza “, tuttavia (Si veda, in generale, Cass., 28 dicembre 1973, in Giur it., 1974, I 1713 con nota Garbagnati, Sull’appellabilità di una ordinanza collegiale di rigetto di una eccezione di prescrizione), la Suprema Corte ha ritenuto impugnabile il provvedimento ordetto, a mente dell’art. 111 Cost., attribuendo al provvedimento del Tribunale ” contenuto sostanzialmente decisorio “, atteso che ” statuisce sul diritto ad ottenere la definizione della controversia nella pattuita forma arbitrale anziché con pronuncia del giudice in sede ordinaria ” (Cass., 9 novembre 1988, n. 6021; nello stesso senso, Cass., 9 luglio 1976, n. 2601, cit.). Siffatta soluzione non pare, tuttavia da condividere. Da un canto, invero, la riforma del 1994, stabilendo espressamente che il procedimento si svolge in camera di consiglio (art. 825 ult. comma c.p.c.), conferma la natura di giurisdizione volontaria del procedimento di exequatur. D’altro canto, poi, il provvedimento di omologazione e la decisione pronunziata sul diniego di questo non incidono sulle posizioni giuridiche soggettive delle parti dell’arbitrato (v. infra, 169): donde l’impossibilità di definire il provvedimento in parola come a contenuto sostanzialmente decisorio e, di conseguenza, l’erroneità della tesi che lo considera ricorribile in cassazione ex art. 1 1 1 Cost.
8.- Erronea omologazione di lodo irrituale. Stante l’omologabilità del solo lodo rituale, ” se il pretore ha errato, omologando come se fosse un lodo un atto che tale non è, non potrà in tal modo venire in essere alcuna sentenza arbitrale ” (Furno, Appunti in tema di arbitramento e di arbitrato, in Riv. dir proc., 1951, 157 a commento di Cass., 7 dicembre 1950). Nello stesso senso, da ultimo, Cass., 29 ottobre 1992, n. 11761, ha statuito che ” qualora sia stato conferito l’incarico di emettere un lodo irrituale, il deposito del provvedimento arbitrale, effettuato ex art. 825 cpc. per tuziorismo o per altra ragione, ed il decreto di esecutorietà emesso dal pretore non valgono a dar vita ad una sentenza arbitrale ” (Dello stesso tenore, Cass., 29 settembre 1984, n. 4834 e Cass., 9 giugno 1983, n. 3956). La giurisprudenza esclude che, avverso il lodo libero erroneamente omologato, possa ammettersi il rimedio dell’impugnazione prevista dagli artt. 827 ss. c.p.c.: si veda, per ulteriori ragguagli e copiosi richiami, App. Bologna, 28 giugno 1990, in questa Rivista, 1991, 563, con nota critica di Briguglio, Inammissibilità della impugnazione ex art. 828 ss. cp.c. avverso il lodo libero erroneamente omologato: un discutibile luogo comune giurisprudenziale. La nullità assoluta del titolo costituito dal lodo irrituale erroneamente munito di exequatur può essere dichiarata, oltre che con una autonoma azione di accertamento (Cass., 29 settembre 1984, n. 4834; Cass., 19 marzo 1991, n. 2931), anche in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (Cass., 9 giugno 1983, n. 3956; Pret. Napoli, 28 novembre 1958, in Temi nap., 1960, I, 215, con nota Lignola, Arbitrato irrituale e esecuzione forzata). Incidentalmente, deve essere riferito che il lodo inituale di condanna, ove manchi lo spontaneo adempimento del soccombente, può essere eseguito richiedendo la pronuncia di decreto ingiuntivo (Trib. Milano, 15 febbraio 1986, in Lavoro 80, 1986, 656).
9.- Efficacia dell’omologazione. Successivamente alla riforma del 1983, la giurisprudenza ha distinto fra lodo non omologato, al quale ha riconosciuto natura di atto negoziale, come tale vincolante fra le parti a mente dell’art. 823 ult. comma c.p.c., e lodo omologato, trasformato in atto (la sentenza arbitrale) con efficacia giurisdizionale dall’exequatur del pretore (App. Roma, 21 maggio 1990, in Foro it, 1990, I, 2000 e in questa Rivista, con nota di Marengo, L’efficacia vincolante del lodo ex art. 823 C.,p.c. e mancata omologazione per decorso del termine. Si veda anche Cass., 22 aprile 1989, n. 1929, in Foro it., 1990, I, 956 e in Giust civ., 1989, I, 2072; Cass., 29 novembre 1989 n. 5205, in Foro it., 1990, 1427 e Cass., Sez. Un., 9 giugno 1986, n. 3835: in Corriere giuridico, 1986, 951 con nota di Olivieri, Quando è impugnabile il lodo parziale?). Il Panorama delle opinioni espresse dalla dottrina sul punto è, invece, molto più variegato e ha trovato nuovo spunto dall’intervento del legislatore del 1994. Una prima tesi fissa l’attenzione sull’efficacia, di natura negoziale, che il lodo acquista a partire dall’ultima sottoscrizione, circoscrivendo gli effetti derivanti dall’omologazione al conferimento degli attributi di sentenza (imperatività e idoneità al passaggio in giudicato) ad un atto che, tuttavia, non modifica la sua natura di derivazione privatistica (Fazzalari – Marengo – Briguglio, La nuova disciplina dell’arbitrato, cit., 170 SS.; Fazzalari, Efficacia del lodo rituale non omologato, in questa Rivista, 1991, 481 ss.; Id., La riforma dell’arbitrato, in questa Rivista, 1994, 1 SS.; PUNZI, I principi generali della nuova normativa sull’arbitrato, in Riv. dir proc., 1994, 331). Una seconda impostazione, invece, riconosce al lodo la produzione di un accertamento giurisdizionale indipendentemente dal decreto di omologazione pronunciato dal pretore (Tarzia, Conflitti tra lodi arbitrali , conflitti tra lodi e sentenze, in Riv. dir proc., 1994, 631; Ricci, L’” efficacia vincolante ” del lodo arbitrale dopo la legge n. 25 del 1994, in Riv. trim. dir Proc. civ, 1994, 809). Da ultimo, alcuni autori comprimono, l’efficacia del lodo non omologato a livello meramente ” Prodromico ” rispetto a quella che assume con l’ornologazione, concludendo che, ove il lodo non fosse stato omologato entro il termine annuale previsto dal previgente testo dell’art. 825 c.p.c., il lodo stesso avrebbe perduto ogni efficacia (Garbagnati, In tema di efficacia negoziale di un lodo rituale non omologato, in questa Rivista, 1991, 235 ss.). Quest’ultima soluzione pare ormai impraticabile, stante l’espunzione del tennine annuale di deposito dall’art. 825 c.p.c. e la difficoltà di concepire un effetto prodromico che possa potenzialmente protrarsi all’infinito (Montesano, Sugli effetti del nuovo lodo arbitrale e sulle funzioni della sua ” omologazione “, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1994, 821).
10.- Natura del procedimento di omologazione. Trattasi di procedimento di giurisdizione volontaria, anche se la giurisprudenza ha spesso richiamato la natura di un procedimento di giurisdizione ordinaria in quanto il provvedimento che ne deriva conferirebbe valore giurisdizionale al lodo, che in precedenza ne sarebbe privo (Cass., 15 ottobre 1963, n. 2650 in Schizzerotto, L’arbitrato rituale nella giurisprudenza, …. 325; Cass., 9 luglio 1976 n. 2601, in Giust. civ., 1976, I, 179 e in Foro it., 1976, I, 2366 con nota di Barone ed ivi ulteriori richiami. Si veda Nicotina, La dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale, Padova, 1983, 33 ss.). In realtà , il decreto del pretore non spiega alcun effetto sull’assetto dei diritti soggettivi stabilito nel lodo, il quale, sin dall’ultima sottoscrizione ha efficacia fra le parti e, di conseguenza, incide sulle posizioni giuridiche soggettive di quest’ultime. L’incisione dei diritti promana quindi dalla volizone dell’arbitro ed il decreto di omologazione si limita a conferire alla volizione dell’arbitro gli attributi della sentenza civile. La Corte costituzionale, tuttavia, sembra sottolineare la natura di giurisdizione volontaria del procedimento in questione, ritenendo altresì non confliggente con il dettato costituzionale l’assenza di contraddittorio nella fase pretorile, stante la possibilità di instaurarlo, seppur dopo l’emanazione del decreto pretorile (Corte cost., 4 marzo 1992, n. 80, in questa Rivista, 1992, con nota Carpi). L’ordinanza del Giudice che ha rimesso la questione alla Corte costituzionale (Pret.. Roma, 1 giugno 1991) si può leggere in questa Rivista, con nota giustamente critica di Siracusano, Omologazione del lodo arbitrale e contraddittorio.
Mauro Longo
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